26 Lug richiesta di archiviazione
La richiesta di archiviazione rappresenta l’alternativa all’esercizio dell’azione penale (v. Parte VIII, Capitolo 1). Analogamente a quanto previsto per la seconda, essa è sottoposta al controllo del giudice per le indagini preliminari; il vaglio giurisdizionale – lo si è anticipato – è inteso a garantire il rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) che risulterebbe pretermesso laddove il potere di archiviare fosse consegnato in toto all’insindacabile decisione del pubblico ministero. Presupposti di merito e di diritto, ruolo della persona offesa, vicende procedurali: la disciplina dei profili salienti dell’archiviazione (artt. 408-411 c.p.p.) si snoda certamente all’insegna del rispetto formale del canone di obbligatorietà; occorre tuttavia puntualizzare che quest’ultimo è svilito – nella prassi applicativa – a poco più di una declamazione. Necessitano di una richiesta di archiviazione le notizie di reato qualificate come tali dal pubblico ministero e, per questo, iscritte nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.; quando, invece, si è al cospetto di “pseudo-notizie” di reato, cioè a dire elementi insuscettibili di integrare una notitia criminis (si pensi a quelli che ictu oculi appaiono penalmente irrilevanti), la procedura di archiviazione è stata ritenuta non necessaria, potendo i suddetti elementi defluire in un apposito archivio grazie a un provvedimento “diretto” del pubblico ministero (Corte di cassazione, sezioni unite, 22 novembre 2000, n. 34). Il codice prevede espressamente casi di archiviazione “in fatto” e “in diritto”. A) L’ipotesi di archiviazione par excellence è disciplinata dall’art. 408 c.p.p., il quale prevede che, entro i termini di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero presenti al giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione se la notizia di reato è infondata. Il concetto di infondatezza (della notitia criminis) è declinato – dall’art. 125 norme att. – in termini prognostici: gli elementi acquisiti dal pubblico ministero durante la fase investigativa non appaiono idonei a sostenere l’accusa in giudizio. In altre parole, quando l’analisi dei risultati istruttori fino a quel momento raccolti lascia prevedere che il pubblico ministero, in caso di rinvio a giudizio, non sarebbe in grado di adempiere con successo al suo onere probatorio: nella consapevolezza di un quadro accusatorio inadeguato o lacunoso, il dominus delle indagini si deve orientare a chiedere un provvedimento di archiviazione (“in fatto”). B) Il pubblico ministero chiede, inoltre, l’archiviazione – “in diritto” (art. 411 c.p.p.) – quando manca una condizione di procedibilità: per esempio, nei reati perseguibili a querela, se questa non è stata presentata (v., per completezza, l’art. 345 c.p.p.); oppure quando il reato è estinto (ad es., per prescrizione, amnistia, oblazione, morte del reo: v. artt. 150 e ss. c.p.); o, ancora, quando il fatto non è previsto dalla legge come reato (per intervenuta abolitio criminis). C) Un’ulteriore ipotesi di archiviazione (anch’essa prevista dall’art. 411 c.p.p.) si ha quando la persona sottoposta ad indagine non è punibile – ai sensi dell’art. 131 bis c.p. – per la particolare tenuità del fatto (v., infra, § successivo). D) Completa la casistica, l’archiviazione prevista dall’art. 415 c.p.p., ossia quando risulta ignoto l’autore del reato (v., infra, § 6). La richiesta di archiviazione del pubblico ministero è inoltrata al giudice per le indagini preliminari unitamente al fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e gli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Que st’ultimo decide de plano – con decreto motivato – se ritiene di accogliere la richiesta. Quando, invece, non accoglie le prospettazioni del pubblico ministero, oppure è stata presentata opposizione da parte della persona offesa – ritenuta ammissibile –, il giudice decide, all’esito di un’udienza in camera di consiglio, con ordinanza. Esaminiamo, più in dettaglio, procedura e possibili epiloghi. Il pubblico ministero deve notificare l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata – nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione – circa l’eventuale richiesta dell’organo investigativo; nell’avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini (artt. 408, commi 2 e 3, c.p.p. e 126 norme att.); qualora si proceda per delitti commessi con violenza alla persona, il pubblico ministero deve in ogni caso notificare l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa – a prescindere cioè dalla istanza di quest’ultima – alla quale viene concesso un termine di venti giorni per prendere visione degli atti e presentare opposizione (comma 3 bis dell’art. 408 c.p.p.). La persona offesa può quindi opporsi alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero chiedendo al giudice di disporre la prosecuzione delle indagini preliminari e indicando, a pena di inammissibilità dell’opposizione, due elementi: l’oggetto della investigazione suppletiva da effettuare e i relativi elementi di prova (art. 410 comma 1 c.p.p.); perché l’opposizione possa esplicare i suoi effetti – in particolare, l’instaurazione, da parte del giudice, del contraddittorio tra le parti in udienza camerale – non è sufficiente che la persona offesa censuri l’inerzia del pubblico ministero o prospetti una diversa lettura degli atti di indagine compiuti, bensì occorre che indichi precisi spunti di ricerca ed i relativi elementi di prova in grado di consentire la realizzazione di un’investigazione, non espletata dal pubblico ministero, eppure pertinente e rilevante rispetto alla notitia criminis. Se l’opposizione supera il vaglio di ammissibilità, e la notizia di reato non appare infondata, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio – che si svolgerà con le forme previste dall’art. 127 c.p.p. – dandone avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e all’offeso dal reato (art. 409, comma 2, c.p.p.). Viceversa, se l’opposizione è inammissibile e la notitia criminis è infondata, il giudice dispone l’archiviazione, con decreto motivato, e restituisce gli atti al pubblico ministero (art. 410, comma 2, c.p.p.). Dai passaggi procedurali fin qui descritti si desume la ratio della (possibile) “insinuazione” dell’offeso dal reato nell’iter di archiviazione; poiché un’indagine preliminare governata, per la sua interezza, dalla parte pubblica preclude inter venti dell’offeso, solo nel momento in cui cade la decisione sui destini dell’azione penale viene dischiuso uno spazio – l’udienza camerale – volto ad accogliere il sapere privato delle parti; apertura, come anticipato, non certo incondizionata ma subordinata alla allegazione di proposte suscettibili di aprire “nuove” prospettive di indagine: il giudice, al quale è stato trasmesso il fascicolo del pubblico ministero, può decidere con piena cognizione – nel contraddittorio tra le parti interessate – se accogliere la richiesta di archiviazione (presentata dal pubblico ministero e “patrocinata” dalla persona sottoposta alle indagini) oppure rigettarla, disponendo ulteriori indagini. Fuori dei casi in cui è stata presentata l’opposizione di cui all’art. 410 c.p.p., se accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero; il provvedimento – assunto, come si è visto, de plano – è notificato alla persona sottoposta ad indagine solo qualora sia stata sottoposta alla misura della custodia cautelare (art. 409, comma 1, c.p.p.); fuori di quest’ultimo caso, la persona sottoposta a un’indagine conclusasi con un decreto di archiviazione non ha diritto alla notifica del provvedimento finale. Il decreto motivato di archiviazione non è impugnabile. L’omessa previsione di un mezzo di gravame si fonda su una duplice ragione. Da un lato, la natura provvisoria del provvedimento, che è revocabile ex art. 414 c.p.p.; dall’altro lato, la carenza dell’interesse a impugnare in capo ai protagonisti del procedimento: non sussiste interesse in capo al pubblico ministero, poiché è il soggetto che ha chiesto tale pronuncia; non in capo alla persona sottoposta a indagine, perché è colei che ne risulta beneficiata; non, infine, in capo alla persona offesa poiché – laddove non abbia presentato opposizione – ha manifestato il suo disinteresse per il procedimento; con riguardo a quest’ultimo profilo, la Corte costituzionale (con sentenza 11 luglio 1991, n. 353) ha peraltro affermato che la persona offesa è legittimata a ricorrere per cassazione contro l’ordinanza di archiviazione pronunciata a seguito di udienza in camera di consiglio della cui fissazione non le sia stato dato avviso (nonostante la sua precedente e rituale richiesta di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione). Se non accoglie la richiesta del pubblico ministero – ovvero, come anticipato, se è stata proposta un’opposizione ammissibile – il giudice fissa un’udienza in camera di consiglio, della quale fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato ai fini dell’instaurazione del contraddittorio. L’avviso è altresì comunicato al procuratore generale presso la Corte d’appello affinché possa esercitare le facoltà riconosciutegli dall’art. 412 c.p.p. (art. 409, commi 2 e 3, c.p.p.). Tre i possibili epiloghi dell’udienza: a) il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento (art. 409, comma 4, c.p.p.); il pubblico ministero è vincolato al loro svolgimento ma, una volta espletate, egli resta libero di insistere nella richiesta di archiviazione (oppure, qualora muti opinione, di esercitare l’azione penale); qualora richieda l’archiviazione, alla persona offesa è dovuto nuovamente l’avviso; sulla richiesta reiterata di archiviazione il giudice può decidere de plano solo se non viene presentata opposizione o se questa è inammissibile; nel caso la parte offesa si opponga – e l’atto risulti ammissibile – il giudice deve fissare una nuova udienza nella quale le parti si confronteranno sui risultati del supplemento d’indagini (e l’organo giurisdizionale deciderà per l’archiviazione o per l’imputazione coatta); b) l’imputazione coatta, cioè a dire, il giudice ordina al pubblico ministero di formulare l’imputazione entro il termine di dieci giorni; il giudice non può comunque ordinare l’imputazione coatta nei confronti di una persona non sottoposta a indagini, né ordinare che si proceda per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione; entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare (art. 409, comma 5, c.p.p.); il meccanismo in questione è l’esito di un compromesso tra due istanze contrapposte: quella volta a ribadire la necessità di un effettivo controllo giurisdizionale sull’“inazione” del pubblico ministero (così concretizzando il principio di obbligatorietà di cui all’art. 112 Cost.) e quella intesa a mantenere in capo all’attore pubblico – perlomeno dal punto di vista formale – il monopolio dell’esercizio dell’azione penale (in ossequio al canone ne procedat iudex ex officio); c) il giudice accoglie – a seguito delle eventuali ulteriori indagini ordinate al pubblico ministero e, comunque, della “rivalutazione”, conseguente al dispiegarsi del contraddittorio tra le parti, del quadro conoscitivo – la richiesta dell’attore pubblico e dispone l’archiviazione della notizia di reato con ordinanza, ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p. (mancata osservanza delle disposizioni riguardanti la citazione e l’intervento nell’udienza camerale).