26 Set diffamazione online
La progressiva diffusione di Internet, dei social network, delle piattaforme di condivisione e dei servizi di messaggistica ha profondamente modificato le modalità attraverso le quali le persone comunicano e diffondono informazioni, determinando rilevanti conseguenze anche sul piano giuridico e imponendo una continua evoluzione degli strumenti di tutela della reputazione. La possibilità di pubblicare in pochi secondi un testo, un’immagine, un video o un commento e di renderlo potenzialmente accessibile a un numero indeterminato di persone ha infatti ampliato enormemente la capacità diffusiva delle comunicazioni, rendendo particolarmente attuale il tema della cosiddetta diffamazione online. Con tale espressione si fa riferimento alle condotte lesive della reputazione realizzate attraverso Internet, mediante siti web, blog, forum, social network, piattaforme video, sistemi di commento e, più in generale, attraverso strumenti di comunicazione digitale. La natura digitale del mezzo non determina, tuttavia, la nascita di una fattispecie autonoma di reato, dal momento che le condotte poste in essere attraverso Internet possono essere ricondotte, quando ne ricorrano i presupposti, al delitto di diffamazione previsto dall’art. 595 del codice penale, con la possibilità di applicazione dell’aggravante contemplata dal terzo comma della disposizione quando l’offesa sia arrecata mediante un mezzo di pubblicità. L’art. 595 c.p. punisce, infatti, chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, quando la persona offesa non sia presente. La struttura della fattispecie consente di individuare alcuni elementi fondamentali, rappresentati dall’offesa alla reputazione, dalla comunicazione dell’offesa a più persone e dall’assenza della persona offesa. La reputazione deve essere intesa come la considerazione e l’immagine che una persona gode nella collettività o nell’ambiente sociale e professionale nel quale opera e può riguardare tanto la sfera personale quanto quella lavorativa, imprenditoriale, commerciale o pubblica. Per la configurazione del reato è necessario, inoltre, che l’offesa venga portata a conoscenza di almeno più persone diverse dalla persona offesa, elemento che assume particolare rilievo nel contesto digitale, poiché la pubblicazione di un contenuto su una piattaforma Internet può renderlo accessibile a un numero estremamente elevato e potenzialmente indeterminato di destinatari. La distinzione rispetto all’ingiuria, oggi non più prevista come reato a seguito della depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 7 del 2016, continua a fondarsi principalmente sulla diversa modalità della comunicazione: mentre l’ingiuria riguardava l’offesa rivolta direttamente alla persona presente, la diffamazione presuppone l’assenza della persona offesa e la comunicazione dell’offesa a terzi. Particolare rilevanza assume, nell’ambito della comunicazione digitale, il terzo comma dell’art. 595 c.p., che prevede una specifica aggravante quando l’offesa sia arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la pubblicazione di contenuti diffamatori attraverso un social network può integrare la diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., in ragione della particolare capacità diffusiva del mezzo. Con la sentenza n. 4873 del 1° febbraio 2017, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che la pubblicazione di espressioni offensive sulla bacheca Facebook costituisce una modalità di comunicazione idonea a raggiungere un numero indeterminato di persone e può pertanto integrare la fattispecie aggravata prevista dall’art. 595, comma 3, c.p. Un principio analogo era stato già affermato dalla sentenza n. 8328 del 1° marzo 2016, con la quale la Suprema Corte aveva riconosciuto la configurabilità della diffamazione aggravata in relazione a contenuti offensivi pubblicati attraverso Facebook. La qualificazione giuridica della condotta non dipende, dunque, dal nome della piattaforma utilizzata, ma dalle caratteristiche concrete del mezzo di comunicazione e dalla sua effettiva capacità di diffusione. Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube e piattaforme analoghe possono quindi costituire strumenti attraverso i quali realizzare una diffamazione aggravata, quando ricorrano tutti gli elementi richiesti dalla legge. La natura pubblica o comunque ampiamente accessibile della comunicazione rappresenta un elemento particolarmente significativo, perché determina una capacità di propagazione dell’offesa assai superiore rispetto a quella normalmente propria di una comunicazione limitata a pochi soggetti. La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che, ai fini della configurabilità della diffamazione, non è necessariamente indispensabile che la persona offesa venga indicata espressamente con nome e cognome, essendo sufficiente che essa risulti individuabile sulla base del contenuto della comunicazione e delle circostanze del caso concreto. Con la sentenza n. 10762 del 25 marzo 2022, la Corte ha ribadito che un post pubblicato su Facebook può integrare il reato di diffamazione aggravata anche quando il nome della persona offesa non venga espressamente indicato, purché il destinatario dell’offesa sia comunque individuabile, anche all’interno di una cerchia ristretta di persone. Tale principio assume particolare rilevanza nel mondo dei social network, nel quale gli utenti possono utilizzare allusioni, soprannomi, riferimenti professionali, descrizioni di episodi o altri elementi indiretti per identificare una determinata persona senza nominarla espressamente. Ai fini della responsabilità deve quindi essere valutato il significato complessivo del messaggio e il contesto nel quale esso viene pubblicato, verificando se i destinatari della comunicazione siano concretamente in grado di comprendere a chi si riferisca l’offesa. Uno dei profili più delicati della materia riguarda il rapporto tra diffamazione e libertà di manifestazione del pensiero. L’art. 21 della Costituzione riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, mentre l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela la libertà di espressione. Tale libertà comprende anche il diritto di formulare critiche, valutazioni negative e opinioni fortemente sgradite, ma non costituisce un diritto illimitato a ledere la reputazione altrui. Particolare importanza assume quindi il cosiddetto diritto di critica, che la giurisprudenza ha tradizionalmente sottoposto ai requisiti della pertinenza, della continenza e, quando vengano rappresentati fatti, della verità del fatto storico posto alla base della valutazione. La critica, per sua natura, implica una valutazione soggettiva e può quindi essere anche aspra e severa, ma deve mantenere un collegamento con l’oggetto della discussione e non può trasformarsi in un’aggressione personale gratuita o nell’attribuzione di fatti non veri. La Corte di Cassazione ha sottolineato, con la sentenza n. 8898 del 18 gennaio 2021, l’importanza di valutare anche le modalità comunicative proprie dei social network, nei quali il linguaggio utilizzato e la particolare capacità di diffusione del messaggio possono incidere sulla valutazione complessiva della condotta. È pertanto necessario distinguere la semplice espressione di un’opinione dall’attribuzione di un fatto determinato. Affermare che un professionista abbia svolto un lavoro insoddisfacente o che un servizio ricevuto sia stato pessimo costituisce, almeno in linea generale, l’espressione di una valutazione personale; affermare invece che quel professionista abbia falsificato documenti, commesso un reato, sottratto denaro o posto in essere un comportamento illecito significa attribuirgli fatti specifici suscettibili di verifica e potenzialmente idonei a ledere gravemente la sua reputazione. La differenza tra giudizio e fatto assume particolare importanza nelle recensioni online, nei commenti sui social network e nei forum, nei quali la libertà dell’utente di esprimere una valutazione negativa deve essere distinta dall’attribuzione di comportamenti illeciti o disonorevoli non corrispondenti alla realtà. Un ulteriore problema riguarda le comunicazioni effettuate attraverso gruppi WhatsApp, chat private e altri sistemi di messaggistica. Non tutte le comunicazioni realizzate attraverso strumenti digitali sono infatti automaticamente riconducibili alla forma aggravata della diffamazione mediante mezzo di pubblicità. La valutazione deve essere effettuata considerando il numero e la natura dei destinatari, la struttura della comunicazione e, soprattutto, la presenza o meno della persona offesa nella conversazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36193 del 10 maggio 2022, ha evidenziato la necessità di verificare concretamente se la persona offesa fosse presente, anche virtualmente, nella conversazione, poiché la configurabilità della diffamazione dipende dalla concreta modalità attraverso la quale l’offesa viene comunicata. Il contesto digitale non consente quindi di prescindere dalla struttura concreta della comunicazione: una conversazione privata tra due persone presenta caratteristiche diverse rispetto a un post pubblicato su una pagina accessibile a migliaia di utenti o a un messaggio diffuso all’interno di un gruppo composto da numerosi partecipanti. Particolarmente rilevante è anche il tema del momento consumativo del reato. La diffamazione è un reato di evento e, nel caso di pubblicazioni effettuate attraverso Internet, la giurisprudenza ha individuato il momento della consumazione nella fase in cui il contenuto offensivo diviene concretamente accessibile ai terzi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1370 del 29 novembre 2022, ha ribadito che, nel caso di diffamazione realizzata attraverso il web, il reato si consuma nel momento in cui la frase, l’immagine o il contenuto lesivo diviene accessibile ai terzi. Ciò assume particolare rilevanza anche con riferimento alla querela e alla decorrenza dei termini previsti dalla legge. La permanenza successiva del contenuto online non determina automaticamente una sorta di permanenza indefinita del reato, dovendosi distinguere il momento della consumazione della condotta originaria dagli eventuali comportamenti successivi autonomamente rilevanti. La possibilità di condividere, commentare e ripubblicare un contenuto introduce inoltre il problema della posizione dei soggetti che, pur non essendo gli autori originari, contribuiscono alla sua ulteriore diffusione. La responsabilità deve essere valutata individualmente, perché la semplice visualizzazione di un contenuto non equivale alla sua diffusione, mentre una nuova pubblicazione, una condivisione accompagnata da ulteriori espressioni offensive o un comportamento consapevolmente diretto ad amplificare la portata dell’offesa possono assumere una diversa rilevanza giuridica. Anche la posizione degli amministratori di siti, blog e piattaforme deve essere valutata con attenzione. La disciplina prevista dall’art. 57 c.p. per i direttori o vice-direttori responsabili dei periodici non può essere automaticamente estesa a qualsiasi gestore di un sito Internet. La giurisprudenza ha infatti distinto le vere e proprie testate giornalistiche telematiche dai comuni blog, forum e siti Internet, escludendo un’automatica equiparazione tra questi strumenti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5912 del 12 febbraio 2026, ha ribadito l’inapplicabilità automatica dell’art. 57 c.p. al gestore di un comune sito Internet. Ciò non significa, tuttavia, che il gestore sia sempre immune da responsabilità, poiché la sua eventuale responsabilità deve essere valutata sulla base della concreta condotta posta in essere e, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le regole generali sul concorso nel reato. Particolarmente interessante è anche la questione relativa ai commenti pubblicati dagli utenti. Il semplice fatto di amministrare una piattaforma non determina automaticamente la responsabilità penale per ogni contenuto pubblicato da terzi, soprattutto in assenza di una concreta conoscenza preventiva del materiale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45680 del 21 settembre 2022, ha affrontato il tema della responsabilità del gestore di un blog per commenti diffamatori pubblicati da terzi, chiarendo che il mero ruolo di amministratore non è sufficiente, di per sé, a configurare una responsabilità penale. La questione è stata ulteriormente affrontata dalla Corte di Cassazione nel 2026. Con l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 22999 del 10 luglio 2026, la Suprema Corte ha attribuito particolare rilievo alla conoscenza concreta del contenuto diffamatorio da parte del gestore e alla sua eventuale mancata rimozione. Il principio assume particolare importanza perché distingue l’assenza di un generale obbligo preventivo di controllo di tutti i contenuti pubblicati dagli utenti dalla situazione nella quale il gestore venga effettivamente informato dell’esistenza di un contenuto lesivo e, nonostante tale conoscenza, scelga consapevolmente di mantenerlo online, consentendone l’ulteriore diffusione. Accanto alla responsabilità penale, una condotta diffamatoria può determinare una responsabilità civile e conseguentemente l’obbligo di risarcire il danno. Il principale riferimento normativo è costituito dall’art. 2043 c.c., secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Nel caso della diffamazione, il pregiudizio può riguardare sia la dimensione personale sia quella professionale, commerciale o imprenditoriale del soggetto interessato. La diffusione del contenuto costituisce uno degli elementi che possono assumere rilievo nella valutazione della gravità della lesione: una dichiarazione resa a pochissime persone presenta infatti una capacità diffusiva diversa rispetto a un contenuto pubblicato su un profilo social seguito da migliaia di utenti. Ai fini della quantificazione del danno possono assumere rilievo la gravità delle espressioni utilizzate, la posizione sociale e professionale della persona offesa, la diffusione del contenuto, la durata della sua permanenza online, l’eventuale ripetizione della condotta e le conseguenze concretamente prodotte. Particolare attenzione deve essere prestata al danno alla reputazione professionale, poiché una pubblicazione diffamatoria può incidere sulla credibilità di un professionista, di un’impresa o di un lavoratore e può essere indicizzata dai motori di ricerca, continuando a essere reperibile anche molto tempo dopo la pubblicazione originaria. La dimensione digitale può quindi amplificare e prolungare gli effetti della lesione, rendendo particolarmente importante anche la tempestiva acquisizione della prova. In caso di diffamazione online, infatti, è opportuno conservare il contenuto contestato attraverso screenshot, URL, data e ora della pubblicazione, nome del profilo utilizzato, commenti degli altri utenti, numero di condivisioni e visualizzazioni, eventuali successive ripubblicazioni e ogni ulteriore elemento utile a dimostrare la concreta diffusione del contenuto. Nei casi più complessi può essere opportuno ricorrere a strumenti di acquisizione della prova digitale idonei a documentare con maggiore affidabilità il contenuto presente online in un determinato momento. Particolare attenzione deve essere prestata anche all’identificazione dell’autore quando il contenuto sia stato pubblicato attraverso un profilo anonimo o uno pseudonimo. L’anonimato digitale non determina automaticamente l’impossibilità di individuare il responsabile, poiché, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, possono essere acquisiti elementi presso i gestori dei servizi e gli operatori interessati. La tempestività dell’iniziativa può tuttavia assumere rilievo, poiché la disponibilità dei dati tecnici può dipendere dalle modalità di conservazione adottate dal singolo fornitore del servizio e dal tempo trascorso. Un ulteriore strumento di tutela può essere rappresentato dalla richiesta di rimozione del contenuto diffamatorio. La cancellazione del materiale assume particolare importanza proprio in ragione della capacità di Internet di conservare e replicare i contenuti. La rimozione, tuttavia, non comporta necessariamente l’eliminazione delle conseguenze giuridiche della pubblicazione già avvenuta. La diffamazione, infatti, si consuma nel momento in cui l’offesa viene comunicata ai terzi e la successiva cancellazione del post non elimina automaticamente il fatto che il contenuto sia stato precedentemente reso pubblico. La rimozione può comunque assumere rilievo nella valutazione complessiva della vicenda, soprattutto con riferimento alla durata della permanenza online e alle conseguenze concretamente prodotte. La problematica si collega anche al diritto all’oblio e al rapporto tra reputazione, protezione dei dati personali, diritto di cronaca e diritto di informazione. La possibilità di reperire attraverso i motori di ricerca informazioni relative a una persona anche a distanza di molti anni dalla loro pubblicazione può infatti produrre conseguenze significative, ma il diritto all’oblio non coincide automaticamente con un diritto alla cancellazione di qualsiasi informazione relativa a una persona. Occorre effettuare un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, tenendo conto della natura dell’informazione, dell’interesse pubblico alla sua conoscenza, del tempo trascorso, dell’attualità della notizia e delle modalità attraverso le quali essa continua a essere resa accessibile. La diffamazione online deve quindi essere valutata attraverso un complesso bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di manifestazione del pensiero. L’art. 21 della Costituzione tutela infatti il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, comprese quelle critiche e negative, mentre l’ordinamento riconosce contestualmente il diritto della persona alla tutela della propria reputazione. Non ogni espressione sgradita o offensiva dal punto di vista soggettivo integra quindi necessariamente il delitto di diffamazione: occorre verificare il significato oggettivamente percepibile della comunicazione, il contesto nel quale essa è stata formulata, la persona alla quale si riferisce, la natura delle espressioni utilizzate, la loro eventuale base fattuale, la capacità concretamente offensiva e la modalità di diffusione. Allo stesso modo, non è sufficiente che una persona ritenga personalmente vera una determinata informazione per poterla liberamente diffondere come fatto certo, soprattutto quando essa sia idonea a ledere la reputazione di un altro soggetto. Il diritto di critica non può infatti essere confuso con il diritto di attribuire fatti falsi o non verificati. La diffamazione online non costituisce quindi una fattispecie estranea alle regole ordinarie dell’ordinamento, ma rappresenta l’adattamento di una tradizionale forma di tutela dell’onore e della reputazione alle caratteristiche proprie della società digitale. La rapidità con cui un contenuto può essere pubblicato, condiviso e replicato non trasforma Internet in una zona franca nella quale le regole sulla responsabilità vengono meno. Al contrario, proprio la particolare capacità diffusiva dei social network e delle piattaforme digitali può determinare, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 595, comma 3, c.p. La stessa cancellazione del contenuto dopo la pubblicazione non elimina automaticamente la responsabilità, così come la condivisione successiva di un contenuto può richiedere una valutazione autonoma della condotta del soggetto che abbia contribuito alla sua diffusione. Nel caso delle recensioni, dei commenti e delle discussioni online, assume pertanto fondamentale importanza distinguere l’espressione di una valutazione, anche fortemente negativa, dall’attribuzione di fatti specifici e potenzialmente lesivi. In definitiva, la corretta valutazione di una fattispecie di diffamazione online richiede l’esame complessivo della condotta, verificando chi abbia pubblicato o pronunciato l’espressione contestata, a chi sia stata comunicata, se la persona offesa fosse individuabile, quale fosse il contesto della comunicazione, quale fosse la capacità diffusiva del mezzo utilizzato, se ricorrano i presupposti del diritto di critica, quale sia stata la concreta portata dell’offesa e quali conseguenze siano derivate dalla pubblicazione. In un ambiente nel quale una singola frase può raggiungere in pochi minuti centinaia o migliaia di persone e rimanere reperibile online per un periodo indeterminato, la tutela della reputazione assume dunque una dimensione particolarmente delicata, nella quale i principi tradizionali del diritto penale e civile devono essere applicati tenendo conto delle specifiche caratteristiche della comunicazione digitale.