19 Set misure di prevenzione
Le misure di prevenzione costituiscono uno degli istituti più caratteristici e, al tempo stesso, più complessi dell’ordinamento giuridico italiano, collocandosi in una zona di confine tra diritto penale, diritto di pubblica sicurezza e tutela dell’ordine economico e sociale. La loro funzione non consiste, almeno secondo la tradizionale impostazione dogmatica, nell’irrogazione di una pena conseguente all’accertamento della responsabilità per un determinato reato, ma nell’anticipazione della tutela dell’ordinamento attraverso l’applicazione di specifiche misure nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi sulla base di presupposti individuati dalla legge. Proprio questa particolare funzione preventiva ha determinato, nel corso dei decenni, un intenso processo di progressiva giurisdizionalizzazione e costituzionalizzazione della materia, volto a rendere compatibile un sistema potenzialmente fortemente incisivo sulla libertà personale e sul diritto di proprietà con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’attuale disciplina trova il proprio principale riferimento normativo nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, successivamente modificato da numerosi interventi legislativi, tra i quali assumono particolare rilievo quelli introdotti dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il Codice delle leggi antimafia ha realizzato una sistematizzazione di una materia che, in precedenza, risultava frammentata in una pluralità di fonti normative, tra cui la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, relativa alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, la legge 31 maggio 1965, n. 575, relativa ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, e la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell’ordine pubblico. Il d.lgs. n. 159 del 2011 ha quindi riunito in un unico corpo normativo la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, attribuendo alla materia una struttura organica e distinguendo, pur all’interno di un sistema unitario, le diverse forme di pericolosità che possono giustificare l’intervento dell’autorità giudiziaria. Il punto di partenza per comprendere la materia è rappresentato dalla nozione di pericolosità sociale, che tuttavia non può essere intesa in termini meramente generici o intuitivi. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha infatti progressivamente chiarito che non è sufficiente un semplice sospetto circa la possibile inclinazione del soggetto alla commissione di reati, essendo necessario che il giudizio di prevenzione trovi fondamento in elementi di fatto concretamente verificabili e riconducibili alle categorie criminologiche individuate dal legislatore. Già con la storica sentenza n. 23 del 1964 la Corte costituzionale aveva escluso che le misure di prevenzione potessero essere applicate sulla base di meri sospetti, affermando la necessità di una valutazione oggettiva di fatti dai quali desumere la situazione di pericolosità. Un ulteriore passaggio fondamentale è rappresentato dalla sentenza n. 177 del 1980, con la quale la Corte costituzionale intervenne sul principio di tassatività delle categorie di pericolosità, eliminando dall’ordinamento una fattispecie caratterizzata da un’eccessiva indeterminatezza. Tale evoluzione ha assunto un rilievo ancora maggiore dopo l’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza della Grande Camera del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, nella quale sono state formulate importanti considerazioni sulla prevedibilità della disciplina delle misure di prevenzione personali e sulla necessità che le limitazioni alla libertà di circolazione siano fondate su una base legale sufficientemente accessibile e prevedibile. La reazione dell’ordinamento italiano a tali problematiche è stata particolarmente significativa e ha trovato un momento centrale nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, la previsione concernente la categoria delle persone “abitualmente dedite a traffici delittuosi”, nella formulazione allora vigente, rilevandone la radicale imprecisione. La medesima pronuncia ha inciso anche sulla disciplina delle misure patrimoniali, riconoscendo che la medesima carenza di determinatezza non poteva giustificare l’ablazione dei beni in relazione a una categoria soggettiva non sufficientemente definita. Il sistema attuale deve pertanto essere interpretato alla luce di un principio fondamentale: la prevenzione non può trasformarsi in una forma di responsabilità penale fondata sul mero sospetto, né può consentire limitazioni di diritti fondamentali sulla base di categorie normative eccessivamente vaghe. Le misure di prevenzione si distinguono innanzitutto in personali e patrimoniali. Le prime incidono principalmente sulla libertà personale e di circolazione del destinatario, mentre le seconde incidono sul patrimonio, attraverso strumenti quali il sequestro e la confisca di prevenzione. Le misure personali previste dal Codice comprendono, in particolare, l’avviso orale e le misure applicate dall’autorità giudiziaria, tra le quali assume rilievo centrale la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, eventualmente accompagnata dal divieto o dall’obbligo di soggiorno. L’avviso orale, disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011, costituisce una misura di prevenzione di carattere amministrativo e consiste nella comunicazione all’interessato dell’esistenza di elementi che fanno ritenere la sua appartenenza a una delle categorie di soggetti destinatari della normativa di prevenzione, con l’invito a tenere una condotta conforme alla legge. Diversa è la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, disciplinata dagli artt. 6 e seguenti del Codice, che viene applicata dall’autorità giudiziaria e comporta una serie di prescrizioni e limitazioni della libertà di movimento del soggetto. La sorveglianza speciale può essere accompagnata dal divieto di soggiorno in uno o più comuni o province ovvero dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, secondo quanto previsto dalla legge. La misura è caratterizzata da una durata determinata e deve essere calibrata sulla concreta situazione di pericolosità accertata dal giudice. L’art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 assume particolare rilievo in quanto disciplina le prescrizioni che possono accompagnare la sorveglianza speciale, imponendo al destinatario una serie di obblighi comportamentali finalizzati a ridurre le occasioni di commissione di ulteriori condotte illecite e a consentire il controllo da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale può inoltre assumere autonoma rilevanza penale nei casi previsti dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione che disciplina le conseguenze della violazione delle prescrizioni imposte con la misura. Sul piano soggettivo, il Codice distingue tradizionalmente tra ipotesi di cosiddetta pericolosità generica e ipotesi di pericolosità qualificata. Le prime sono riconducibili principalmente alle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, mentre le seconde sono disciplinate dall’art. 4 e comprendono, tra gli altri, gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, gli indiziati di alcuni delitti particolarmente gravi e altri soggetti individuati dalla legge in ragione della particolare natura delle condotte o dei contesti criminali di riferimento. La distinzione tra pericolosità generica e qualificata riveste un’importanza essenziale sia sul piano dei presupposti applicativi sia sul piano della valutazione giudiziaria. La pericolosità qualificata deriva infatti dall’inquadramento del soggetto in una delle specifiche categorie previste dall’art. 4, mentre la pericolosità generica richiede una rigorosa verifica delle condotte concretamente riconducibili alle categorie normative dell’art. 1. In entrambi i casi, tuttavia, la giurisprudenza ha escluso che il giudizio possa fondarsi su mere valutazioni soggettive dell’autorità procedente. La Corte di cassazione ha progressivamente affermato che il giudizio di prevenzione deve articolarsi in una fase cosiddetta constatativa, nella quale vengono ricostruiti fatti concretamente verificabili idonei a collocare il soggetto nella categoria legislativa di riferimento, e in una successiva fase prognostica, nella quale viene valutata la pericolosità sociale e, per le misure personali, la sua attualità. Particolarmente significativa è, in tale prospettiva, Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2017, n. 54119, secondo cui l’attribuzione della condizione di pericolosità richiede il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, cui segue la valutazione prognostica relativa alle probabili future condotte. Il principio consente di comprendere la struttura del giudizio di prevenzione: non si parte dalla prognosi per poi cercare i fatti che la giustifichino, ma, al contrario, occorre prima accertare la ricorrenza dei presupposti normativi e fattuali della categoria di pericolosità e soltanto successivamente formulare il giudizio prognostico richiesto dalla legge. In materia di pericolosità qualificata, un ulteriore principio di grande importanza è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 30 novembre 2017, n. 111, secondo cui, nell’applicazione delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenenza a un’associazione di tipo mafioso, è necessario accertare l’attualità della pericolosità sociale. Tale principio contribuisce a delimitare il potere giudiziario, impedendo che la mera appartenenza passata a un contesto criminale possa automaticamente giustificare, a distanza di tempo, una misura personale. La valutazione dell’attualità deve essere effettuata sulla base di elementi concreti e aggiornati, tenendo conto della natura della condotta, della durata della partecipazione, delle modalità di cessazione dei rapporti con l’organizzazione e di eventuali elementi successivi idonei a dimostrare il permanere o il venir meno della pericolosità. Diversa è la disciplina delle misure patrimoniali. Il sistema italiano attribuisce infatti un rilievo centrale alla possibilità di aggredire i patrimoni riconducibili a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, anche indipendentemente dall’applicazione contemporanea di una misura personale. Si tratta della cosiddetta autonomia o disgiunzione delle misure patrimoniali, affermatasi progressivamente attraverso gli interventi legislativi del 2008 e del 2009 e oggi recepita dal d.lgs. n. 159 del 2011. La confisca di prevenzione è disciplinata principalmente dall’art. 24 del Codice, mentre l’art. 20 disciplina il sequestro finalizzato alla confisca. Il sequestro costituisce una misura provvisoria e cautelare, diretta a preservare la disponibilità dei beni in vista dell’eventuale successiva confisca; quest’ultima rappresenta invece il provvedimento ablativo definitivo, attraverso il quale il bene viene sottratto al destinatario e acquisito al patrimonio dello Stato secondo le modalità previste dalla normativa. L’art. 24 prevede, in particolare, che possano essere confiscati i beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e dei quali, direttamente o indirettamente, risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito, all’attività economica svolta o comunque quando i beni risultino essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il giudizio patrimoniale presenta quindi una struttura articolata, nella quale assumono rilievo sia la disponibilità del bene da parte del proposto sia la sua provenienza, oltre al rapporto tra il valore dei beni e le capacità economiche formalmente dichiarate o concretamente accertate. La confisca di prevenzione non coincide con la confisca penale prevista dall’art. 240 c.p., né con le altre forme speciali di confisca previste dall’ordinamento, poiché risponde a una diversa funzione e si colloca nell’ambito del procedimento di prevenzione. La distinzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza, anche costituzionale, che ha evidenziato come il procedimento di prevenzione patrimoniale non sia semplicemente una variante del processo penale finalizzato all’accertamento della responsabilità per un determinato reato. Un passaggio fondamentale nell’elaborazione giurisprudenziale della materia patrimoniale è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 26 giugno 2014, n. 4880, Spinelli, che ha definito importanti principi in tema di confisca di prevenzione, con particolare riferimento alla necessaria correlazione temporale tra la situazione di pericolosità e l’acquisizione dei beni. Secondo tale impostazione, la confisca non può essere indiscriminatamente estesa a tutti i beni posseduti dal soggetto, ma deve essere verificato il rapporto temporale tra il periodo nel quale si è manifestata la pericolosità e il momento dell’acquisizione del patrimonio. In altre parole, il giudizio patrimoniale richiede una ricostruzione storica della situazione economica del proposto e non può risolversi in una generica valutazione di sospetto circa l’origine del patrimonio. Le Sezioni Unite Spinelli hanno avuto un’importanza decisiva anche perché hanno contribuito a consolidare l’autonomia delle misure patrimoniali rispetto alle misure personali, chiarendo che, pur potendo la confisca essere applicata in assenza dell’attualità della pericolosità personale, permane la necessità di accertare la relazione tra la pericolosità storicamente manifestatasi e l’acquisizione dei beni oggetto di ablazione. La confisca di prevenzione presenta dunque una funzione essenzialmente patrimoniale, volta a sottrarre alla disponibilità del soggetto beni che, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, risultino collegati alla sua attività illecita o presentino caratteristiche incompatibili con la capacità economica lecita dimostrata. Particolare attenzione deve essere riservata alla nozione di “disponibilità” del bene, che non coincide necessariamente con la titolarità formale. La normativa consente infatti di aggredire anche beni formalmente intestati a terzi quando il giudice accerti che il proposto ne abbia, in concreto, la disponibilità diretta o indiretta. Il fenomeno dell’intestazione fittizia rappresenta del resto uno degli aspetti centrali dell’azione di prevenzione patrimoniale, soprattutto nei procedimenti riguardanti soggetti inseriti in contesti di criminalità organizzata. L’accertamento della disponibilità indiretta richiede tuttavia una motivazione fondata su elementi concreti e non può essere dedotto automaticamente dal semplice rapporto familiare, affettivo o societario esistente tra il proposto e l’intestatario formale. In questo ambito assumono rilievo la provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisto, la concreta gestione del bene, il sostenimento delle spese, l’esercizio dei poteri di fatto sul cespite, la disponibilità materiale e ogni altro elemento idoneo a dimostrare che la titolarità formale non corrisponda alla reale situazione patrimoniale. Il procedimento di prevenzione è caratterizzato da una propria autonomia rispetto al procedimento penale, pur presentando numerosi punti di contatto con esso. La proposta per l’applicazione della misura può essere formulata dai soggetti indicati dall’art. 5 del d.lgs. n. 159 del 2011, mentre la competenza appartiene al tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello nel quale la persona dimora, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina vigente. Il procedimento si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, con la possibilità per il proposto e per gli altri soggetti interessati di partecipare al procedimento attraverso la difesa tecnica, contestare gli elementi posti a fondamento della proposta, produrre documentazione, indicare elementi di prova e impugnare il provvedimento conclusivo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Proprio sotto il profilo delle garanzie processuali, l’evoluzione della materia è stata particolarmente significativa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina allora vigente nella parte in cui non consentiva, su istanza degli interessati, lo svolgimento del procedimento di prevenzione in forma pubblica davanti al tribunale e alla corte d’appello, adeguando così il sistema alle esigenze derivanti dall’art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo. La successiva giurisprudenza costituzionale ha confermato la necessità di leggere il procedimento di prevenzione attraverso il prisma delle garanzie costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 21 del 2012, ha inoltre sottolineato la diversità strutturale tra il procedimento penale e quello finalizzato all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, escludendo che le garanzie proprie del processo penale possano essere automaticamente sovrapposte a un procedimento che presenta una diversa funzione e un differente oggetto. Ciò non significa, tuttavia, che il procedimento di prevenzione sia sottratto alle garanzie fondamentali dell’ordinamento: al contrario, la progressiva giurisdizionalizzazione della materia ha imposto un rafforzamento delle garanzie partecipative e motivazionali. Il principio del contraddittorio assume particolare importanza soprattutto nei procedimenti patrimoniali, nei quali l’ablazione può incidere in maniera definitiva sul diritto di proprietà tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Il giudice deve pertanto motivare in maniera adeguata sia l’esistenza della pericolosità del soggetto sia, nel caso delle misure patrimoniali, i presupposti specifici che giustificano l’aggressione dei singoli beni. Non è sufficiente una motivazione meramente generale fondata sulla complessiva situazione del proposto: occorre verificare il rapporto tra i singoli beni e gli elementi che ne giustificano il sequestro o la confisca. Particolarmente delicato è anche il rapporto tra procedimento di prevenzione e processo penale. L’esistenza di un procedimento penale o di una sentenza di condanna può costituire un elemento di particolare rilievo nel giudizio di prevenzione, ma i due procedimenti conservano autonomia strutturale e funzionale. Il giudice della prevenzione non è chiamato semplicemente a sostituirsi al giudice penale nell’accertamento della responsabilità, ma deve compiere una propria valutazione degli elementi acquisiti, verificando la loro idoneità a dimostrare l’inquadramento del soggetto in una delle categorie previste dalla legge. Ne consegue che l’assoluzione in sede penale non determina automaticamente l’impossibilità di applicare una misura di prevenzione, così come una condanna penale non comporta automaticamente l’applicazione di una misura preventiva. Naturalmente, gli effetti di una pronuncia penale irrevocabile e il materiale probatorio acquisito nel processo penale possono assumere un peso rilevante nel procedimento di prevenzione, ma devono essere valutati nell’ambito della specifica struttura e finalità di quest’ultimo. Un settore di particolare rilievo è quello delle misure di prevenzione applicabili agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. L’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 individua, tra i destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p., nonché ulteriori categorie individuate dal legislatore in relazione alla particolare gravità delle condotte e dei fenomeni criminali. In questo ambito il giudizio di prevenzione assume una funzione particolarmente incisiva, poiché l’obiettivo è quello di intervenire non soltanto sul piano individuale, ma anche sulla struttura economica delle organizzazioni criminali, impedendo che la ricchezza derivante da attività illecite possa essere conservata, occultata, reinvestita o trasferita a terzi. La disciplina patrimoniale rappresenta infatti uno degli strumenti centrali della strategia di contrasto alla criminalità organizzata, attraverso il principio secondo cui la sottrazione delle risorse economiche costituisce un elemento essenziale dell’azione di contrasto ai fenomeni mafiosi. In tale prospettiva assumono rilievo anche le disposizioni relative alla gestione e alla destinazione dei beni confiscati, nonché il ruolo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 159 del 2011. Il sistema mira infatti non soltanto alla sottrazione del patrimonio al destinatario della misura, ma anche alla sua successiva gestione e, ove possibile, alla restituzione alla collettività attraverso le forme di destinazione previste dalla legge. Il procedimento di prevenzione può quindi produrre conseguenze patrimoniali estremamente rilevanti, soprattutto nei confronti di patrimoni complessi, imprese, partecipazioni societarie, immobili, disponibilità finanziarie e altri beni economicamente rilevanti. Proprio per questo motivo la ricostruzione della provenienza del patrimonio costituisce uno degli aspetti più delicati dell’attività difensiva. Il proposto deve poter dimostrare, attraverso documentazione bancaria, fiscale, societaria, contrattuale e contabile, la lecita provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisto e l’accumulazione dei beni. In tale contesto assume rilievo anche la distinzione tra sproporzione patrimoniale e provenienza illecita, che non devono essere necessariamente confuse: la sproporzione costituisce uno degli elementi espressamente considerati dalla disciplina della confisca, ma la valutazione giudiziale deve comunque essere inserita nel più ampio quadro probatorio relativo alla situazione economica del soggetto e alla sua relazione con le attività illecite. Le misure di prevenzione patrimoniali possono inoltre coinvolgere soggetti diversi dal proposto, in particolare i terzi che vantino diritti sui beni sottoposti a sequestro o confisca. Il Codice disciplina specificamente la tutela dei diritti dei terzi, cercando di bilanciare l’esigenza di impedire operazioni elusive con la necessità di proteggere i diritti di soggetti estranei alle condotte illecite. La giurisprudenza ha progressivamente elaborato criteri rigorosi per distinguere il terzo effettivamente estraneo dal soggetto che abbia prestato consapevolmente la propria collaborazione all’occultamento o alla conservazione del patrimonio riconducibile al proposto. Un ulteriore profilo fondamentale riguarda la revocazione della confisca. L’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 disciplina uno specifico rimedio contro il provvedimento definitivo di confisca, prevedendo la possibilità di ottenere la revocazione in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, tra i quali assumono rilievo la scoperta di elementi nuovi e altri vizi particolarmente qualificati. La giurisprudenza più recente ha ribadito che la revocazione non costituisce uno strumento generale per riproporre questioni che avrebbero potuto essere dedotte nel procedimento originario, ma presuppone la presenza di elementi sopravvenuti o comunque riconducibili alle specifiche ipotesi previste dall’art. 28. Nel complesso, l’evoluzione delle misure di prevenzione dimostra come l’ordinamento italiano sia passato da un modello originariamente caratterizzato da ampi margini di discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza a un sistema nel quale l’intervento preventivo è sottoposto a un controllo giurisdizionale sempre più penetrante. La prevenzione contemporanea non può quindi essere correttamente descritta come un sistema fondato sul semplice sospetto, poiché la sua legittimità costituzionale dipende dalla concreta individuazione dei presupposti fattuali e normativi che consentono di ricondurre il soggetto a una categoria legislativamente tipizzata e, quando richiesto, dalla dimostrazione dell’attualità della pericolosità sociale. Il principio di tassatività, affermato dalla Corte costituzionale e ulteriormente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, rappresenta uno dei principali limiti all’esercizio del potere preventivo. Allo stesso modo, sul piano patrimoniale, la confisca non può essere concepita come una conseguenza automatica della mera esistenza di un patrimonio significativo o di una precedente vicenda giudiziaria, ma richiede l’accertamento dei presupposti stabiliti dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e una motivazione specificamente riferita ai beni oggetto dell’ablazione. La progressiva elaborazione giurisprudenziale ha pertanto contribuito a definire un equilibrio tra due esigenze apparentemente contrapposte ma entrambe essenziali nell’ordinamento costituzionale: da un lato, l’esigenza dello Stato di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità particolarmente pericolosi, soprattutto quando caratterizzati dalla disponibilità di ingenti risorse economiche; dall’altro, la necessità di garantire che l’esercizio del potere preventivo non si traduca in limitazioni arbitrarie della libertà personale, della libertà di circolazione e del diritto di proprietà. In questa prospettiva, le misure di prevenzione rappresentano oggi un settore nel quale la dimensione sostanziale e quella processuale risultano strettamente connesse: la precisione della fattispecie, la concretezza degli elementi di fatto, la corretta individuazione della pericolosità, l’attualità della stessa quando richiesta dalla legge, la ricostruzione cronologica del patrimonio, la verifica della provenienza dei beni, il contraddittorio e l’obbligo di motivazione costituiscono altrettanti elementi indispensabili affinché l’intervento preventivo possa ritenersi conforme ai principi costituzionali. Il sistema delineato dal d.lgs. n. 159 del 2011 deve quindi essere letto non come un corpo normativo autonomo rispetto ai principi generali dell’ordinamento, ma come una disciplina che deve necessariamente confrontarsi con gli artt. 13, 16, 24, 25, 27, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione, nonché con le garanzie previste dalla CEDU. La storia delle misure di prevenzione, dalla legge n. 1423 del 1956 sino all’attuale Codice antimafia e agli interventi della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione, mostra dunque un progressivo processo di trasformazione dell’istituto: da strumento prevalentemente amministrativo di controllo della pericolosità a procedimento giurisdizionale caratterizzato da specifiche garanzie e da un articolato sistema di presupposti sostanziali e processuali. Tale evoluzione non ha eliminato la particolare natura preventiva dell’istituto, ma ne ha progressivamente definito i confini, imponendo che ogni limitazione della libertà personale o ogni ablazione patrimoniale trovi fondamento in una previsione legislativa sufficientemente determinata, in fatti concretamente accertabili e in una decisione giudiziaria adeguatamente motivata. Le misure di prevenzione costituiscono pertanto, nel sistema italiano contemporaneo, uno degli strumenti più incisivi di tutela anticipata dell’ordine pubblico e dell’economia legale, ma proprio per la loro capacità di incidere su diritti fondamentali richiedono un’applicazione rigorosamente rispettosa dei principi di legalità, tassatività, proporzionalità, giurisdizionalità, contraddittorio e diritto di difesa. È precisamente nel difficile equilibrio tra efficacia preventiva e garanzie individuali che deve essere ricercata la corretta collocazione delle misure di prevenzione nell’ordinamento giuridico italiano.