detenzione domiciliare terapeutica

Con l’approvazione definitiva, da parte della Camera dei Deputati il 29 luglio 2026, del disegno di legge recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, il legislatore è intervenuto in maniera significativa sul D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introducendo nel Testo Unico in materia di stupefacenti i nuovi articoli 94-ter e 94-quater e modificando contestualmente alcune disposizioni del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario. La riforma rappresenta uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni nel settore dell’esecuzione penale, perseguendo l’obiettivo di rafforzare il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena attraverso un sistema che valorizza il trattamento terapeutico delle dipendenze quale strumento di prevenzione della recidiva e di reinserimento sociale del condannato. In tale contesto assume particolare rilievo il nuovo articolo 94-ter del D.P.R. n. 309/1990, rubricato “Detenzione domiciliare in casi particolari”, il quale introduce una nuova misura alternativa alla detenzione destinata alle persone affette da tossicodipendenza o alcoldipendenza che, pur non potendo accedere all’affidamento in prova in casi particolari disciplinato dall’articolo 94 del medesimo Testo Unico, presentino concrete possibilità di recupero attraverso un percorso terapeutico residenziale. La scelta legislativa nasce dalla consapevolezza che la mera detenzione intramuraria non costituisce sempre lo strumento più efficace per contrastare il fenomeno della recidiva quando il comportamento criminoso sia strettamente collegato allo stato di dipendenza patologica, privilegiando invece un modello nel quale il trattamento sanitario e riabilitativo diviene parte integrante dell’esecuzione della pena. Il nuovo istituto consente infatti al condannato di espiare la pena presso una struttura terapeutica autorizzata o presso una struttura residenziale pubblica del Servizio sanitario nazionale specializzata nella cura delle dipendenze, trasformando il percorso terapeutico in una modalità di esecuzione della sanzione penale sottoposta al controllo dell’autorità giudiziaria. L’accesso alla misura non costituisce tuttavia un diritto automatico, ma richiede la sussistenza di rigorosi presupposti soggettivi ed oggettivi. L’interessato deve presentare un’apposita istanza corredata da un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dalla struttura presso la quale dovrà essere eseguita la misura, dal quale emerga l’effettiva condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il collegamento tra tale stato patologico e la commissione dei reati, nonché la concreta idoneità del percorso terapeutico a favorire il recupero della persona ed a prevenire il rischio di nuove condotte criminose. Qualora il trattamento sia già iniziato, dovranno essere documentati anche i risultati fino a quel momento conseguiti, il grado di adesione del paziente al programma e le prospettive di completamento dello stesso. Il Tribunale di Sorveglianza è chiamato ad effettuare una valutazione particolarmente approfondita della personalità del condannato, della serietà del progetto terapeutico, delle esigenze di sicurezza pubblica, della probabilità di reinserimento sociale e dell’effettiva capacità della misura di contenere il pericolo di recidiva. La nuova disciplina si differenzia dall’affidamento terapeutico previsto dall’articolo 94 proprio perché amplia gli strumenti a disposizione della magistratura di sorveglianza, consentendo l’applicazione di una misura alternativa anche nei casi in cui non ricorrano le condizioni richieste per l’istituto già esistente. Sotto il profilo esecutivo, la permanenza presso la struttura terapeutica è accompagnata da prescrizioni particolarmente rigorose, il cui rispetto costituisce elemento essenziale per il mantenimento del beneficio. Il soggetto ammesso alla misura è tenuto ad osservare integralmente il programma di recupero, le prescrizioni impartite dal magistrato e quelle stabilite dalla struttura sanitaria, essendo costantemente monitorato sia sotto il profilo terapeutico sia sotto quello dell’osservanza delle condizioni imposte dall’autorità giudiziaria. L’abbandono ingiustificato della comunità terapeutica, la reiterata violazione delle prescrizioni o qualsiasi comportamento incompatibile con le finalità del programma possono determinare la revoca della misura e la prosecuzione dell’esecuzione della pena in istituto penitenziario. La riforma, tuttavia, introduce un approccio maggiormente aderente alle caratteristiche dei percorsi di recupero dalle dipendenze, evitando automatismi nella revoca e consentendo al giudice di valutare caso per caso la gravità delle eventuali violazioni, tenendo conto del fatto che il percorso terapeutico può fisiologicamente attraversare momenti di difficoltà senza che ciò comporti necessariamente il fallimento del trattamento. Accanto al nuovo articolo 94-ter, il legislatore ha introdotto anche l’articolo 94-quater, volto a disciplinare specifici profili organizzativi e procedurali del nuovo sistema, prevedendo inoltre l’istituzione di una commissione centrale incaricata di predisporre linee guida uniformi per l’accertamento dello stato di dipendenza e per la valutazione dei programmi terapeutici, con l’obiettivo di garantire maggiore omogeneità applicativa sull’intero territorio nazionale ed evitare difformità interpretative tra i diversi Tribunali di Sorveglianza. Parallelamente sono state apportate modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale in materia di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, al fine di coordinare il nuovo istituto con il sistema delle misure alternative e consentire un più rapido accesso ai percorsi terapeutici quando ne ricorrano i presupposti di legge. Dal punto di vista sistematico, la riforma conferma l’evoluzione dell’ordinamento penitenziario verso un modello nel quale la pena non assume esclusivamente una funzione afflittiva, ma diviene uno strumento finalizzato al recupero della persona, soprattutto quando la commissione dei reati sia strettamente connessa ad una condizione patologica suscettibile di trattamento. L’intervento legislativo non riduce il livello di tutela della collettività, ma mira piuttosto ad aumentarlo attraverso strumenti che incidono sulle cause della devianza, nella consapevolezza che il successo di un percorso terapeutico costituisce spesso la migliore garanzia contro la reiterazione dei comportamenti criminosi. Per gli operatori del diritto la nuova disciplina richiederà particolare attenzione nella predisposizione delle istanze, nella raccolta della documentazione sanitaria e nella costruzione del progetto terapeutico, poiché proprio la qualità del programma di recupero e la sua concreta sostenibilità rappresenteranno gli elementi centrali della valutazione demandata al Tribunale di Sorveglianza. Il nuovo articolo 94-ter si configura pertanto come uno degli strumenti più innovativi introdotti negli ultimi anni in materia di esecuzione penale, ampliando le possibilità di accesso a percorsi di recupero esterni al carcere e cercando di coniugare, in un delicato equilibrio, le esigenze di sicurezza pubblica con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, ponendo la persona, il trattamento delle dipendenze e il reinserimento sociale al centro dell’intervento dell’ordinamento.