12 Set arresto in flagranza di reato
L’arresto in flagranza costituisce uno degli istituti più rilevanti nell’ambito della fase delle indagini preliminari, in quanto consente alla polizia giudiziaria, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, di privare immediatamente una persona della libertà personale in relazione alla commissione di un fatto di reato, prima ancora che intervenga una decisione dell’autorità giudiziaria. Si tratta, pertanto, di una misura che presenta un evidente carattere di eccezionalità, poiché incide direttamente sulla libertà personale dell’individuo, costituzionalmente garantita dall’art. 13 Cost., secondo cui la libertà personale è inviolabile e non è ammessa alcuna forma di restrizione se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, salva la possibilità, nei casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge, per l’autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e convalidati dalla stessa nelle successive quarantotto ore, pena la loro revoca e la perdita di ogni effetto. È proprio all’interno di questo delicato equilibrio tra tutela della libertà personale ed esigenze di immediata repressione dei reati che deve essere collocata la disciplina dell’arresto in flagranza, contenuta principalmente nel Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale, agli artt. 380 e seguenti. L’istituto trova la propria ragione nella particolare evidenza probatoria che normalmente caratterizza la situazione di flagranza: l’autore del reato viene infatti colto mentre sta commettendo il fatto, ovvero immediatamente dopo la sua consumazione, in circostanze tali da rendere particolarmente evidente il collegamento tra la persona e l’illecito commesso. L’arresto, tuttavia, non rappresenta una forma anticipata di pena né può essere considerato una dichiarazione, anche provvisoria, di responsabilità dell’indagato, operando pienamente il principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall’art. 27, comma 2, Cost. La funzione dell’istituto è eminentemente processuale e cautelare, essendo finalizzata a consentire una tempestiva presa in carico della persona coinvolta nel reato e a permettere l’immediato intervento dell’autorità giudiziaria, alla quale spetta successivamente verificare la legittimità dell’arresto e, ove ne ricorrano i presupposti, valutare l’applicazione di una misura cautelare. Il primo presupposto dell’arresto è rappresentato, dunque, dallo stato di flagranza, la cui nozione è definita dall’art. 382 c.p.p. La disposizione individua innanzitutto la flagranza in senso stretto, che ricorre quando il soggetto viene colto nell’atto di commettere il reato. Si tratta dell’ipotesi più immediata e intuitiva: l’agente viene direttamente sorpreso mentre sta realizzando la condotta criminosa, sicché la percezione del fatto da parte degli organi procedenti è contestuale alla sua esecuzione. Accanto a tale ipotesi, l’art. 382 c.p.p. contempla quella che tradizionalmente viene definita “quasi flagranza”, ricorrente quando, subito dopo il reato, l’autore viene inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero quando viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima. La distinzione è di particolare importanza pratica perché la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che la quasi flagranza non può essere dilatata sino a ricomprendere situazioni nelle quali l’individuazione del responsabile sia il risultato di una vera e propria attività investigativa successiva al fatto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39131 del 2016, hanno infatti chiarito che, ai fini della sussistenza della quasi flagranza, deve esistere un rapporto di immediatezza tra il fatto e la percezione degli elementi che consentono di individuare l’autore, non essendo sufficiente che la polizia giudiziaria, dopo avere svolto attività investigative, raccolto informazioni, assunto dichiarazioni o effettuato accertamenti, giunga successivamente all’identificazione del presunto responsabile. L’inseguimento previsto dall’art. 382 c.p.p. deve essere un inseguimento effettivo e non può essere sostituito da un’attività investigativa finalizzata alla ricerca dell’autore del reato. Analogamente, le cose o le tracce devono essere percepite in una situazione di immediatezza e devono presentare un collegamento inequivoco con il reato appena commesso e con la persona arrestata. La giurisprudenza più recente ha ulteriormente ribadito tale principio, escludendo la configurabilità della quasi flagranza quando l’arresto sia il risultato di indagini svolte successivamente alla commissione del fatto e non di una percezione immediata delle tracce del reato o di un inseguimento materiale dell’autore. Tale rigorosa interpretazione risponde alla necessità di evitare che la disciplina dell’arresto in flagranza venga utilizzata per attribuire alla polizia giudiziaria un potere di arresto svincolato dal requisito dell’immediatezza, trasformando di fatto l’arresto in uno strumento di coercizione personale successivo a un’attività investigativa ordinaria. La disciplina della flagranza presenta poi una particolare configurazione nei reati permanenti, poiché, ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.p., lo stato di flagranza permane fino a quando non cessa la permanenza. Ciò significa che, nei reati caratterizzati da una condotta illecita protratta nel tempo, l’arresto può essere eseguito anche durante la fase nella quale la situazione antigiuridica è ancora in corso. Diversa è la disciplina dell’istituto introdotto per determinate fattispecie mediante la cosiddetta “flagranza differita”, oggi disciplinata dall’art. 382-bis c.p.p., che consente, nei casi tassativamente previsti dalla legge, di considerare in stato di flagranza il soggetto individuato attraverso documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente acquisita da dispositivi informatici o telematici, purché dalla documentazione emerga in maniera inequivocabile la commissione del fatto e l’arresto avvenga entro i rigorosi limiti temporali stabiliti dalla legge. La flagranza differita costituisce, dunque, una deroga alla concezione tradizionale dell’immediatezza, giustificata dalla particolare natura di determinati reati e dalla possibilità di utilizzare immagini o altri dati acquisiti nell’immediatezza dei fatti per identificare successivamente l’autore, ma non può essere estesa analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate dal legislatore. Una volta accertata la flagranza, occorre verificare quale sia la disciplina applicabile in relazione al reato commesso. Il codice distingue infatti tra arresto obbligatorio e arresto facoltativo. L’art. 380 c.p.p. disciplina l’arresto obbligatorio in flagranza e stabilisce che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, oltre alle ulteriori ipotesi specificamente elencate dal secondo comma della disposizione. La norma, dunque, individua una serie di fattispecie nelle quali la valutazione circa l’opportunità dell’arresto è stata compiuta direttamente dal legislatore: ricorrendo i presupposti normativi, l’organo di polizia giudiziaria è tenuto a procedere. La natura obbligatoria dell’arresto non significa tuttavia che qualsiasi situazione di fatto possa essere automaticamente ricondotta alla previsione dell’art. 380 c.p.p., poiché resta indispensabile verificare l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, compresa la flagranza, la corretta qualificazione giuridica del fatto e i limiti di pena stabiliti dalla disposizione. A fianco dell’arresto obbligatorio si colloca l’arresto facoltativo disciplinato dall’art. 381 c.p.p., che attribuisce alla polizia giudiziaria la facoltà di arrestare chi sia colto in flagranza di un delitto per il quale la legge prevede determinate soglie di pena o nelle ulteriori fattispecie espressamente indicate dalla norma. La differenza tra i due istituti non è meramente terminologica: mentre nell’arresto obbligatorio il legislatore ritiene che la gravità e le caratteristiche del reato rendano necessaria la privazione immediata della libertà personale, nell’arresto facoltativo è richiesta una valutazione ulteriore da parte della polizia giudiziaria. L’art. 381, comma 4, c.p.p. stabilisce infatti che, nelle ipotesi di arresto facoltativo, non si può procedere all’arresto se la misura non è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Ne deriva che la mera flagranza non è sufficiente, nei casi di arresto facoltativo, a rendere legittima la privazione della libertà personale: occorre una valutazione concreta e individualizzata circa la necessità dell’intervento. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la valutazione richiesta dall’art. 381 c.p.p. deve essere effettiva e riferita alle circostanze concretamente conosciute dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto, senza che l’istituto possa trasformarsi in una forma automatica di coercizione personale. La gravità del fatto può essere desunta dalle modalità della condotta, dall’intensità del dolo, dalla natura e dall’entità del danno o del pericolo provocato, mentre la pericolosità del soggetto può essere valutata alla luce della personalità dell’autore e delle circostanze concrete nelle quali il reato è stato commesso. La valutazione della polizia giudiziaria non coincide, tuttavia, con quella che successivamente dovrà essere compiuta dal giudice in sede di applicazione di una misura cautelare. Questo punto assume particolare importanza perché l’arresto e la misura cautelare sono istituti distinti, caratterizzati da presupposti e finalità differenti. In sede di arresto la polizia giudiziaria deve verificare la sussistenza della flagranza e dei presupposti previsti dagli artt. 380 o 381 c.p.p.; successivamente, il giudice della convalida dovrà verificare la legittimità dell’arresto e, separatamente, qualora ne ricorrano le condizioni, valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di una misura cautelare ai sensi degli artt. 273 e seguenti c.p.p. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato proprio la necessità di non sovrapporre questi differenti piani di valutazione: in sede di convalida, il giudice deve verificare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base degli elementi disponibili al momento dell’intervento, secondo un giudizio di ragionevolezza, senza anticipare la valutazione definitiva sulla responsabilità dell’indagato e senza confondere il controllo sulla flagranza con quello relativo alle esigenze cautelari. L’arresto, infatti, non presuppone una prova della colpevolezza e non consente di affermare che il soggetto abbia definitivamente commesso il reato. Anche quando una persona viene sorpresa nell’atto di compiere una condotta criminosa, la successiva responsabilità penale dovrà essere accertata secondo le regole del processo e nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento. Particolarmente importante è poi l’art. 385 c.p.p., che stabilisce i divieti di arresto o fermo in determinate circostanze, prevedendo che l’arresto o il fermo non possano essere eseguiti quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità. La disposizione costituisce un ulteriore presidio contro un’applicazione meramente automatica dell’arresto, imponendo alla polizia giudiziaria di considerare anche le circostanze concrete che possano incidere sulla liceità o sulla punibilità della condotta. Occorre inoltre distinguere l’arresto dal fermo di indiziato di delitto disciplinato dall’art. 384 c.p.p. Il fermo può essere disposto anche fuori dei casi di flagranza e presuppone gravi indizi di colpevolezza e specifici elementi dai quali emerga un fondato pericolo di fuga, nei casi previsti dalla legge. La differenza fondamentale risiede pertanto nel presupposto fattuale: l’arresto è strettamente collegato allo stato di flagranza, mentre il fermo trova la propria ragione nell’esigenza di impedire che una persona gravemente indiziata di determinati delitti possa sottrarsi alla giustizia attraverso la fuga. L’ordinamento contempla inoltre, all’art. 383 c.p.p., una particolare ipotesi di arresto da parte dei privati. Nei casi previsti dall’art. 380 c.p.p., ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza quando si tratta di delitti perseguibili d’ufficio. La facoltà del privato non equivale, tuttavia, a un generale potere coercitivo: l’intervento è rigorosamente circoscritto alle ipotesi previste dalla legge e il soggetto che ha effettuato l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, che procede alla verbalizzazione della consegna. La disciplina successiva all’arresto assume un’importanza fondamentale sul piano delle garanzie difensive. Ai sensi dell’art. 386 c.p.p., la polizia giudiziaria che ha eseguito l’arresto o il fermo deve dare immediata notizia al pubblico ministero dell’avvenuto arresto e deve informare la persona arrestata o fermata dei diritti e delle facoltà che le spettano, secondo quanto previsto dalla legge, procedendo agli adempimenti necessari per assicurare il rispetto delle garanzie difensive. La persona arrestata deve essere posta tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria e l’intera procedura è sottoposta a termini particolarmente stringenti, proprio in considerazione del carattere provvisorio della privazione della libertà personale. L’art. 390 c.p.p. disciplina la richiesta di convalida dell’arresto o del fermo, mentre l’art. 391 c.p.p. disciplina l’udienza di convalida. In tale sede il giudice procede al controllo dell’arresto e verifica, in particolare, la sussistenza dei presupposti che ne hanno legittimato l’esecuzione, oltre a procedere, quando ne ricorrano le condizioni, alla valutazione relativa all’eventuale applicazione di una misura cautelare. La convalida costituisce quindi il momento essenziale nel quale il controllo dell’autorità giudiziaria subentra all’intervento provvisorio della polizia giudiziaria. Il sistema è costruito in modo tale da evitare che una privazione della libertà personale disposta in via d’urgenza possa protrarsi indefinitamente senza il controllo di un giudice indipendente. Particolarmente significativa è, in questo contesto, la previsione dell’art. 389 c.p.p., che disciplina i casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, prevedendo che la persona debba essere rimessa in libertà quando risulti evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge ovvero quando siano venute meno le condizioni che ne legittimavano la prosecuzione. La disciplina dell’arresto deve inoltre essere coordinata con le disposizioni costituzionali e convenzionali poste a tutela della libertà personale. Oltre all’art. 13 Cost., assumono rilievo l’art. 24 Cost., in materia di diritto di difesa, l’art. 27 Cost., relativo alla presunzione di non colpevolezza, e l’art. 111 Cost., che consacra i principi del giusto processo. Sul piano sovranazionale, rileva in particolare l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che disciplina il diritto alla libertà e alla sicurezza e stabilisce condizioni e garanzie per la legittima privazione della libertà personale. In tale prospettiva, l’arresto in flagranza deve essere sempre interpretato secondo criteri di legalità, necessità, proporzionalità e controllo giurisdizionale effettivo. Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda il rapporto tra arresto e attività investigativa. La polizia giudiziaria dispone di poteri di intervento particolarmente incisivi quando il reato è in corso o è stato appena commesso, ma tali poteri non possono essere utilizzati per aggirare le ordinarie regole che disciplinano le indagini preliminari. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la situazione di flagranza deve essere oggettivamente riscontrabile e non può essere costruita attraverso valutazioni investigative successive. In particolare, l’individuazione dell’autore mediante dichiarazioni testimoniali, sopralluoghi, analisi di elementi informativi, esame di messaggi o altri accertamenti compiuti a distanza di tempo dal fatto non determina, di per sé, una situazione di quasi flagranza. La Cassazione ha così chiarito che l’arresto non può essere considerato legittimo semplicemente perché la polizia giudiziaria abbia acquisito rapidamente elementi sufficienti a ritenere una persona responsabile del reato: ciò che rileva è che ricorra una delle situazioni tipizzate dall’art. 382 c.p.p. e che il collegamento tra il fatto e la persona sia immediato nei termini stabiliti dalla legge. Questa distinzione assume particolare rilievo anche sotto il profilo processuale, poiché l’illegittimità dell’arresto può condurre alla mancata convalida da parte del giudice, senza che ciò comporti necessariamente l’impossibilità di proseguire le indagini o di utilizzare, nei limiti consentiti dall’ordinamento, gli elementi acquisiti nel corso dell’attività investigativa. L’arresto illegittimo e la responsabilità penale dell’indagato sono infatti questioni concettualmente distinte: una persona può essere effettivamente responsabile del reato contestato, ma essere stata arrestata illegittimamente perché non ricorrevano i presupposti della flagranza o perché non erano rispettate le condizioni stabilite dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Viceversa, la convalida dell’arresto non equivale a una dichiarazione di responsabilità, ma costituisce esclusivamente il riconoscimento della legittimità dell’intervento coercitivo provvisorio compiuto dalla polizia giudiziaria. Tale distinzione rappresenta uno degli aspetti fondamentali dell’intero sistema processuale penale, perché impedisce di trasformare un istituto preordinato alla gestione dell’urgenza investigativa in una anticipazione del giudizio di colpevolezza. Deve inoltre ricordarsi che l’arresto in flagranza può assumere una funzione particolarmente rilevante nei procedimenti relativi a reati caratterizzati da elevata offensività o da situazioni nelle quali la tempestività dell’intervento risulta essenziale per impedire la prosecuzione della condotta, la fuga dell’autore o la dispersione degli elementi di prova. Proprio per questo il legislatore ha progressivamente ampliato e modificato le ipotesi nelle quali l’arresto può essere eseguito, introducendo discipline speciali per specifiche categorie di reati e, in determinate situazioni, strumenti come la flagranza differita. Tale progressiva estensione deve tuttavia confrontarsi costantemente con il principio di tassatività delle limitazioni della libertà personale, sicché ogni ampliamento del potere di arresto deve essere fondato su una precisa previsione legislativa e non può essere frutto di interpretazioni analogiche sfavorevoli all’indagato. In definitiva, l’arresto in flagranza rappresenta un istituto nel quale si manifesta con particolare evidenza la tensione tra due esigenze fondamentali dell’ordinamento penale: da un lato, la necessità di assicurare una risposta immediata alla commissione di determinati reati e di consentire alla polizia giudiziaria di intervenire tempestivamente; dall’altro, la necessità di preservare la libertà personale dell’individuo e di evitare che la mera percezione di una responsabilità possa tradursi, senza un adeguato controllo giudiziario, in una compressione arbitraria della libertà. Gli artt. 380 e 381 c.p.p. delineano pertanto due modelli distinti di intervento, obbligatorio e facoltativo, entrambi subordinati alla sussistenza dello stato di flagranza definito dall’art. 382 c.p.p.; gli artt. 383 e 384 disciplinano, rispettivamente, l’arresto da parte dei privati e il diverso istituto del fermo di indiziato di delitto; gli artt. 385 e seguenti stabiliscono ulteriori limiti, obblighi e garanzie; infine, gli artt. 390 e 391 assicurano il necessario controllo giurisdizionale attraverso la procedura di convalida. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha contribuito in maniera decisiva a definire i confini dell’istituto, soprattutto con riferimento alla nozione di flagranza e quasi flagranza, imponendo una lettura rigorosa del requisito dell’immediatezza e negando che l’arresto possa fondarsi su una mera “flagranza investigativa”, ossia su un’attività di ricerca dell’autore successiva alla commissione del reato. Ne deriva che l’arresto in flagranza, pur costituendo uno strumento essenziale per l’effettività della risposta penale, rimane una misura eccezionale e tipizzata, il cui esercizio deve essere costantemente ricondotto ai presupposti stabiliti dalla legge e sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria. La sua legittimità non dipende quindi soltanto dalla gravità del reato contestato, ma dalla concreta ricorrenza di una situazione di flagranza, dalla corretta applicazione degli artt. 380 o 381 c.p.p., dal rispetto dei limiti previsti dall’art. 385 c.p.p., dall’osservanza degli obblighi imposti alla polizia giudiziaria e, soprattutto, dal tempestivo controllo del giudice. Proprio la combinazione tra immediatezza dell’intervento, tassatività dei presupposti e successiva verifica giurisdizionale consente di conciliare le esigenze di sicurezza e repressione dei reati con il principio, centrale nello Stato di diritto, secondo cui la libertà personale può essere compressa soltanto nei casi e nei modi rigorosamente stabiliti dalla legge e nel rispetto delle garanzie costituzionali e processuali riconosciute a ogni persona sottoposta a procedimento penale.