prescrizione del reato

La prescrizione del reato costituisce uno degli istituti più rilevanti e, al tempo stesso, più complessi del diritto penale italiano, poiché incide sul rapporto tra l’esigenza dello Stato di perseguire e accertare i reati e quella di evitare che una persona rimanga indefinitamente esposta alla possibilità di essere sottoposta a procedimento penale per un fatto commesso molti anni prima. La disciplina della prescrizione ha subito, nel corso degli ultimi anni, numerose modifiche legislative che hanno profondamente inciso sul funzionamento dell’istituto, determinando un sistema nel quale, per comprendere se un determinato reato sia prescritto, non è sufficiente conoscere la pena prevista dalla singola norma incriminatrice, ma occorre individuare preliminarmente la data di commissione del fatto e, successivamente, applicare la disciplina vigente in quel determinato momento, tenendo conto delle eventuali cause di sospensione e interruzione del termine. Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 157 c.p., secondo il quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di un delitto e a quattro anni se si tratta di una contravvenzione. La disposizione stabilisce inoltre specifiche regole per il calcolo del termine, precisando che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, occorre fare riferimento alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tenere conto della diminuzione derivante dalle circostanze attenuanti e dell’aumento derivante dalle circostanze aggravanti, salvo le ipotesi espressamente previste dalla stessa norma. Il sistema è dunque costruito, in linea generale, sulla gravità astratta del reato, individuata attraverso la pena massima prevista dalla legge, con la garanzia di un termine minimo di sei anni per i delitti e di quattro anni per le contravvenzioni. La ratio dell’istituto è tradizionalmente individuata in una pluralità di esigenze. Da un lato, il trascorrere del tempo determina un progressivo affievolimento dell’interesse dello Stato all’accertamento e alla punizione di fatti risalenti; dall’altro, con il trascorrere degli anni si indebolisce la possibilità di ricostruire correttamente gli avvenimenti, si deteriorano le fonti di prova, si affievolisce la memoria dei testimoni e diventa progressivamente più difficile garantire un accertamento pienamente affidabile. La prescrizione svolge inoltre una funzione collegata al principio di ragionevole durata del procedimento e, più in generale, all’esigenza che la risposta punitiva dello Stato non rimanga indefinitamente sospesa nel tempo. Non tutti i reati, tuttavia, sono soggetti alla prescrizione secondo le medesime regole. L’art. 157 c.p. prevede infatti discipline particolari per determinate categorie di delitti e stabilisce che il termine di prescrizione non si estingue per i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo. La determinazione del termine deve quindi essere effettuata attraverso l’esame della singola fattispecie incriminatrice e della pena edittale prevista al momento della commissione del fatto. Un elemento fondamentale della disciplina è rappresentato dalla decorrenza del termine. Ai sensi dell’art. 158 c.p., il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. La corretta individuazione del dies a quo assume quindi un’importanza decisiva, perché anche uno spostamento di pochi giorni o mesi può determinare conseguenze significative nel calcolo della prescrizione. La questione diventa particolarmente delicata nei reati caratterizzati da una pluralità di condotte, da una durata prolungata nel tempo o da una struttura permanente o abituale. Non è infatti sempre sufficiente individuare la data del primo comportamento illecito, dovendo essere stabilito il momento nel quale il reato deve considerarsi giuridicamente consumato. Una volta individuato il termine iniziale, occorre verificare se nel corso del procedimento si siano verificati eventi idonei a sospendere o interrompere la prescrizione. La distinzione tra sospensione e interruzione è fondamentale. La sospensione determina, in linea generale, un arresto temporaneo del decorso del termine: cessata la causa di sospensione, il termine riprende a decorrere dal punto nel quale si era fermato. L’interruzione, invece, determina un effetto diverso, perché comporta la perdita del tempo già trascorso e la decorrenza di un nuovo termine, secondo le regole previste dagli artt. 160 e 161 c.p. L’art. 159 c.p. disciplina le cause di sospensione della prescrizione e prevede specifiche ipotesi nelle quali il corso del termine rimane sospeso. Tra queste assumono particolare rilievo le situazioni nelle quali il procedimento non può proseguire per ragioni previste dalla legge, nonché le ipotesi espressamente individuate dal legislatore. La disciplina della sospensione ha tuttavia subito importanti modificazioni nel corso degli ultimi anni e deve essere ricostruita tenendo conto della data di commissione del reato. Anche l’art. 160 c.p. disciplina le cause di interruzione della prescrizione, individuando gli atti del procedimento che producono tale effetto. Tra gli atti interruttivi possono assumere rilievo, a seconda della disciplina applicabile al singolo procedimento, l’interrogatorio dell’imputato, l’invito a presentarsi al pubblico ministero, il provvedimento del giudice di convalida dell’arresto o del fermo, l’interrogatorio davanti al pubblico ministero o al giudice, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di citazione a giudizio e la sentenza di condanna. La giurisprudenza ha chiarito che le cause di interruzione possono produrre effetti anche nei confronti degli altri concorrenti nel medesimo reato, secondo le condizioni previste dall’art. 161 c.p. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito, con la sentenza n. 40880 del 2025, che le cause di interruzione della prescrizione possono avere effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato, anche quando la posizione processuale dei diversi soggetti non sia stata contestualmente valutata. Un aspetto particolarmente importante riguarda proprio il limite agli effetti dell’interruzione. L’art. 161 c.p. prevede infatti che, salvo quanto diversamente stabilito, l’interruzione della prescrizione non può comportare un prolungamento del tempo necessario a prescrivere superiore a un quarto del tempo ordinario previsto dall’art. 157 c.p. La regola generale deve tuttavia essere coordinata con le numerose eccezioni previste dall’ordinamento per determinate categorie di reati, per le quali l’aumento massimo può essere diverso. Anche sotto questo profilo, pertanto, il calcolo della prescrizione richiede l’esame della specifica fattispecie contestata e dell’eventuale presenza di discipline speciali. La complessità dell’attuale sistema deriva soprattutto dalle profonde modifiche legislative intervenute negli ultimi anni. La disciplina della prescrizione è stata infatti interessata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e successivamente dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, nell’ambito della riforma collegata al processo penale e dalla cosiddetta riforma Cartabia. Queste modifiche non hanno prodotto un unico regime applicabile indistintamente a tutti i procedimenti, ma hanno determinato la necessità di individuare la disciplina applicabile sulla base della data di commissione del reato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte sottolineato la necessità di distinguere i diversi regimi temporali. In particolare, per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 trova applicazione la disciplina risultante dalla legge n. 251 del 2005; per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 trova applicazione il regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, cosiddetta riforma Orlando; per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 trovano applicazione le modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 2019, successivamente coordinate con la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021 e dalla riforma Cartabia. La Corte di Cassazione ha chiarito che le diverse discipline devono essere ricostruite in funzione della data di commissione del reato e che, per determinare la disciplina concretamente applicabile, è necessario tenere distinti i diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo. La riforma introdotta dalla legge n. 3 del 2019, cosiddetta legge Bonafede, aveva previsto, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definiva il giudizio o all’irrevocabilità del decreto di condanna. Il sistema è stato successivamente modificato dalla legge n. 134 del 2021, che ha abrogato tale disciplina e introdotto l’art. 161-bis c.p. La disposizione stabilisce che il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, salvo il caso in cui la sentenza venga annullata con regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, nel qual caso la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento. La conseguenza di tale modifica è particolarmente importante: per i reati soggetti al regime introdotto a partire dal 1° gennaio 2020, la prescrizione del reato non continua normalmente a decorrere durante il giudizio di appello e di cassazione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il legislatore ha infatti collegato alla cessazione del corso della prescrizione l’introduzione di un diverso meccanismo processuale, rappresentato dall’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, disciplinata dall’art. 344-bis c.p.p. La prescrizione e l’improcedibilità devono quindi essere tenute rigorosamente distinte, poiché si tratta di due istituti diversi, disciplinati da norme diverse e operanti in momenti differenti. La prescrizione riguarda infatti l’estinzione del reato per effetto del decorso del tempo secondo le condizioni previste dal codice penale; l’improcedibilità prevista dall’art. 344-bis c.p.p. riguarda invece la durata dei giudizi di impugnazione e opera, per i reati ai quali la disposizione è applicabile, quando il giudizio di appello o quello di cassazione non vengano definiti entro i termini stabiliti dalla legge. Per il giudizio di appello il termine ordinario è di due anni, mentre per il giudizio di cassazione è di un anno, decorrenti secondo le modalità stabilite dall’art. 344-bis c.p.p., con possibilità di proroga nei casi previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito, con la sentenza n. 33056 dell’8 settembre 2026, che il giudice dell’impugnazione deve mantenere distinti i due piani: la prescrizione deve essere verificata con riferimento al periodo compreso tra la commissione del reato e la sentenza di primo grado, mentre l’improcedibilità riguarda la durata del successivo giudizio di impugnazione. Questa distinzione rappresenta uno dei punti più importanti per comprendere il sistema attuale. Dire che “un processo è prescritto” dopo una sentenza di primo grado non è, infatti, tecnicamente corretto quando si applica il regime nel quale il corso della prescrizione è cessato con tale pronuncia. In una simile situazione occorre verificare, da un lato, se il reato fosse già prescritto prima della sentenza di primo grado e, dall’altro, se il successivo giudizio di impugnazione abbia superato i termini previsti dall’art. 344-bis c.p.p. Un’altra questione di particolare rilevanza riguarda la successione delle leggi nel tempo. La prescrizione, essendo istituto di diritto penale sostanziale, è soggetta al principio di legalità e alle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo previste dall’art. 2 c.p., con le peculiarità derivanti dalle specifiche disposizioni transitorie introdotte dal legislatore nelle diverse riforme. La giurisprudenza ha chiarito che non tutte le modifiche intervenute negli ultimi anni possono essere trattate allo stesso modo. Con riferimento, ad esempio, alla successione tra la disciplina Orlando e quella Bonafede, le leggi hanno previsto specifiche decorrenze legate alla data di commissione del reato; diversamente, l’introduzione dell’art. 161-bis c.p. ha determinato un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo che deve essere valutato alla luce dell’art. 2 c.p. La Cassazione ha inoltre evidenziato che, proprio per effetto della successione delle riforme, coesistono oggi diversi regimi di prescrizione, da individuare sulla base della data del fatto. Il problema assume particolare importanza nella pratica professionale, perché la semplice conoscenza del termine astratto previsto dall’art. 157 c.p. non è sufficiente per stabilire se un reato sia effettivamente prescritto. Occorre anzitutto individuare la data di consumazione del reato, determinare la pena massima prevista dalla fattispecie applicabile, stabilire il termine ordinario di prescrizione, verificare la presenza di eventuali cause di sospensione, individuare gli atti interruttivi e calcolare gli effetti prodotti da ciascuno di essi, verificare l’eventuale applicazione di discipline speciali e, infine, individuare il regime temporale applicabile in base alla data di commissione del fatto. Solo attraverso questo procedimento è possibile determinare con sufficiente precisione la data di maturazione della prescrizione. È inoltre necessario distinguere la prescrizione del reato dalla prescrizione della pena. Si tratta di istituti completamente diversi. La prescrizione del reato interviene prima che il procedimento penale si concluda con una sentenza irrevocabile e determina l’estinzione del reato secondo le condizioni previste dalla legge. La prescrizione della pena riguarda invece una pena già inflitta con sentenza irrevocabile e si collega al decorso del tempo senza che la pena venga eseguita nelle condizioni previste dall’ordinamento. Anche la prescrizione dell’azione civile esercitata nel processo penale segue regole differenti e non deve essere confusa con la prescrizione del reato. Particolare attenzione deve inoltre essere riservata all’ipotesi nella quale intervenga una sentenza di condanna di primo grado. La cessazione del corso della prescrizione prevista dall’art. 161-bis c.p. non significa che il trascorrere del tempo diventi irrilevante sotto ogni profilo. Il giudizio di impugnazione resta infatti soggetto alle regole sulla durata previste dall’art. 344-bis c.p.p. per i procedimenti ai quali tale disciplina si applica. La funzione dell’improcedibilità è quindi diversa da quella della prescrizione: la prima opera come limite temporale alla prosecuzione del processo nelle fasi di impugnazione, mentre la seconda determina l’estinzione del reato per decorso del tempo. La distinzione è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Un ulteriore elemento da considerare riguarda gli effetti della prescrizione nel processo penale. Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e, in particolare, il rapporto tra la causa estintiva e l’eventuale possibilità di pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La questione è particolarmente delicata perché la prescrizione non equivale a un accertamento positivo dell’innocenza dell’imputato, ma costituisce una causa di estinzione del reato fondata sul decorso del tempo. In presenza di una causa estintiva, tuttavia, il giudice deve verificare se dagli atti emerga in modo evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall’art. 129 c.p.p. Il rapporto tra prescrizione e sentenza di assoluzione costituisce quindi un tema autonomo rispetto al semplice calcolo del termine. La prescrizione può inoltre assumere particolare rilevanza nei procedimenti relativi a reati perseguibili a querela. Il fatto che la persona offesa disponga di un termine per proporre querela non deve essere confuso con il termine di prescrizione del reato. La querela rappresenta una condizione di procedibilità e deve essere proposta nel termine previsto dall’art. 124 c.p., salvo le specifiche eccezioni stabilite dalla legge, mentre la prescrizione riguarda l’estinzione del reato per decorso del tempo. I due istituti possono quindi operare su piani differenti e devono essere verificati separatamente. Anche nel caso della diffamazione, ad esempio, il termine per proporre querela e il termine di prescrizione non coincidono e rispondono a esigenze diverse. Nella pratica giudiziaria, la prescrizione richiede quindi una vera e propria ricostruzione cronologica del procedimento. È spesso utile predisporre una tabella nella quale indicare la data di commissione del fatto, il termine ordinario, gli atti interruttivi, i periodi di sospensione, le eventuali sentenze intervenute, le date di decorrenza e cessazione degli eventuali periodi di sospensione e, per i procedimenti soggetti all’art. 344-bis c.p.p., le date rilevanti per il calcolo della durata del giudizio di impugnazione. Soltanto attraverso una simile ricostruzione è possibile evitare errori, soprattutto nei procedimenti di lunga durata caratterizzati da numerosi rinvii e da una pluralità di atti processuali. La materia è diventata ancora più complessa proprio a causa della successione di discipline diverse. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, trova applicazione il regime della legge Orlando, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 opera il sistema nel quale la prescrizione cessa con la sentenza di primo grado e il successivo decorso del giudizio di impugnazione viene disciplinato, per i procedimenti rientranti nell’ambito temporale previsto dalla legge, attraverso l’improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p. Ne consegue che, soprattutto nei procedimenti risalenti, non è possibile applicare automaticamente le regole attualmente vigenti senza prima verificare la data del reato. La data di commissione del fatto rappresenta infatti il primo dato che deve essere acquisito quando si procede al calcolo della prescrizione. Da essa dipende l’individuazione della disciplina applicabile e, conseguentemente, l’insieme delle regole relative alla decorrenza, alla sospensione, all’interruzione e alla cessazione del termine. In conclusione, la prescrizione del reato non può essere ridotta alla semplice formula secondo cui, trascorso un determinato numero di anni, il reato si estingue. L’istituto richiede una valutazione articolata nella quale devono essere coordinati il tipo di reato, la pena edittale, la data di consumazione, il regime temporale applicabile, le eventuali cause di sospensione e interruzione, gli atti processuali intervenuti e, per i reati soggetti al regime introdotto dal 1° gennaio 2020, il rapporto tra la cessazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e l’eventuale improcedibilità del giudizio di impugnazione ai sensi dell’art. 344-bis c.p.p. La conoscenza della disciplina della prescrizione assume quindi un’importanza centrale sia per la difesa dell’imputato sia per l’attività dell’autorità giudiziaria e degli operatori del diritto, ma il suo calcolo deve essere sempre effettuato sul singolo procedimento e sulla base della normativa concretamente applicabile. In una materia nella quale anche una diversa qualificazione della data di consumazione, un periodo di sospensione non considerato o un atto interruttivo erroneamente valutato possono modificare sensibilmente il risultato finale, la prescrizione deve essere affrontata non come un semplice calcolo aritmetico, ma come una vera e propria ricostruzione giuridica e cronologica dell’intero procedimento.