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legittima difesa domiciliare

La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 36/19, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione (ex art. 52 c.p.), la commissione di una violazione di domicilio da parte dell’aggressore; la presenza legittima dell’’agente nei luoghi dell’illecita intrusione predatoria o dell’illecito intrattenimento e uno specifico animus defendendi, per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata. L’interpolazione  del co. 2 dell’art. 52 con l’introduzione dell’avverbio ‘sempre’, volto a presidiare ulteriormente, nelle intenzioni del Legislatore, la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva a tutela della sicurezza individuale nel domicilio, non modifica l’impianto normativo dell’istituto. L’aggiunta dell’avverbio ‘sempre’ appare pertanto pleonastica, in quanto l’operatività della presunzione, già posta dalla norma, resta comunque subordinata all’accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie scriminante, che non consente una indiscriminata reazione nei confronti dell’autore dell’illecita intrusione, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità o quantomeno un pericolo di aggressione (Cass. 21794/20).