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incidente probatorio

L’incidente probatorio è un istituto processuale che consente l’anticipazione della fase di formazione della prova nel corso delle indagini preliminari o in sede di udienza preliminare.

Trova la sua ratio nell’esigenza di assicurare quelle fonti di prova che per determinati motivi, indicati tassativamente dall’art. 392 c.p.p., rischiano di essere disperse o di non pervenire affatto in dibattimento.

In particolare, ai sensi dell’art. 392 c.p.p., il P.M. e l’indagato (e l’imputato in sede di udienza preliminare) possono chiedere al Giudice procedente che si proceda ad incidente probatorio in alcune ipotesi determinate dalla Legge:

–  per l’assunzione di una testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

–  per l’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

–  per l’esame dell’indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri;

–  per l’esame di una persona imputata in un processo connesso o collegato;

–  per procedere al confronto tra persone che, in altro incidente probatorio o al P.M., abbiano reso dichiarazioni discordanti;

–  per espletare una perizia o un esperimento giudiziale se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

–  per procedere ad una ricognizione allorché ragioni di urgenza non consentono il rinvio dell’atto al dibattimento;

–  per l’assunzione di una testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne vittima di reati sessuali, quando si procede per reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale o prostituzione e pornografia minorile;

–  per l’espletamento di una perizia che, se svolta in dibattimento, determinerebbe la sua sospensione per oltre 60 giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente.

Alla assunzione della prova, nel corso dell’incidente probatorio, presiede il G.I.P.; l’udienza segue le forme dibattimentali per quanto concerne l’esame diretto e incrociato delle persone sottoposte ad esame, cui il P.M. e il difensore possono rivolgere direttamente domande. Una volta formate, le prove sono utilizzabili in dibattimento, ma solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.