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aggravante del metodo mafioso

L’art. 7 del D.L. 152/1991 prevede un aggravamento della pena per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis c.p., che incrimina le associazioni di tipo mafioso anche straniere, ovvero commessi al fine di agevolare l’attività delle medesime associazioni.

La norma in esame contempla, dunque, due ipotesi distinte sebbene logicamente connesse: la prima, a carattere oggettivo, ricorre quando l’agente delinque con metodo mafioso, ponendo in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica, anche su un numero indeterminato di persone, con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale della specie considerata; la seconda, di tipo soggettivo, si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l’attività del gruppo che, postulando dunque che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, implica necessariamente l’esistenza reale e non supposta di questa.

L’aggravante – ad effetto speciale, poiché in forza di essa la pena è aumentata da un terzo alla metà – è configurabile rispetto ad ogni delitto, non punito con l’ergastolo, realizzato attraverso una condotta che ricolleghi l’atto alla forza intimidatrice derivante dal gruppo associativo di stampo mafioso, indipendentemente dal fatto che il soggetto agente faccia parte o meno del sodalizio mafioso.

L’aggravante di cui all’art. 7, in entrambe le forme previste dalla Legge, è configurabile anche con riferimento ai reati – fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso ed altresì quando il delitto cui accede concorra con quello di cui all’art. 416 bis c.p. .