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prescrizione del reato e responsabilità degli enti

In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il Giudice, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. B, del d.lgs. 231/2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso; così come, analogamente, deve farsi in ipotesi di pronuncia assolutoria della persona fisica per particolare tenuità del fatto. A tal fine, è peraltro necessario e sufficiente un accertamento incidentale, non essendo richiesta la necessità di un definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale (Cass. 23401/22). In ogni caso, l’art. 8 del d.lgs. 231/2001 prevede che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato (o non è imputabile); da ciò si evince l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella del soggetto agente. Quindi la responsabilità dell’ente sussiste, ed è accertabile dal Giudice, anche se l’autore del reato-presupposto non è stato identificato; in questo modo il P.M., qualora abbia acquisito scarsi elementi probatori a carico dell’autore del reato, può contestare l’illecito amministrativo alla sola persona giuridica.