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giudizio di appello

Il giudizio di appello nel processo penale italiano costituisce uno degli snodi più rilevanti del sistema delle impugnazioni e, più in generale, del principio di garanzia che permea l’intero ordinamento processuale, poiché consente un riesame pieno della vicenda giudiziaria da parte di un organo giurisdizionale diverso e superiore rispetto a quello che ha emesso la sentenza di primo grado, assicurando all’imputato la possibilità di far valere eventuali errori in fatto o in diritto compiuti dal giudice precedente e al pubblico ministero di ottenere una rinnovata valutazione nel caso ritenga la decisione ingiusta o erronea; tale mezzo di gravame, previsto dagli articoli 593 e seguenti del codice di procedura penale, è qualificato come un rimedio a critica libera, nel senso che la corte d’appello non è vincolata ai soli vizi dedotti dalla parte, ma può rivalutare l’intera sentenza impugnata, salvo i limiti posti dal principio devolutivo e dalle specifiche doglianze contenute nei motivi d’appello, i quali devono essere redatti con puntualità e precisione, a pena di inammissibilità, al fine di circoscrivere il thema decidendum e garantire l’effettività del contraddittorio; il giudizio di secondo grado presenta caratteristiche peculiari rispetto al primo grado, poiché non si tratta di un nuovo processo in senso stretto, ma di una revisione critica della decisione, anche se la corte ha il potere di rinnovare l’istruzione dibattimentale quando ritenga necessario acquisire o riesaminare elementi probatori, in particolare nel caso di prove dichiarative decisive già valutate dal primo giudice, così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di cassazione, che hanno sottolineato l’esigenza di garantire la diretta percezione della prova da parte del giudice che decide sul merito; l’appello può essere proposto dall’imputato, dal suo difensore, dal pubblico ministero e, per le sole statuizioni civili, dalla parte civile, dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria, configurandosi quindi come uno strumento a disposizione di tutti i soggetti processuali direttamente incisi dagli effetti della decisione; l’oggetto del giudizio di appello può essere estremamente ampio, includendo questioni relative alla responsabilità penale, alla qualificazione giuridica del fatto, alla commisurazione della pena, alle circostanze aggravanti o attenuanti, nonché alle statuizioni civili derivanti dal reato, con la conseguenza che la corte può confermare integralmente la sentenza impugnata, riformarla in senso favorevole o sfavorevole all’imputato, annullarla e rinviare gli atti ad altro giudice, oppure decidere direttamente nel merito, fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius, che impedisce alla corte di aggravare la posizione dell’imputato quando solo quest’ultimo, e non il pubblico ministero, abbia proposto impugnazione; sotto il profilo procedurale, il processo di appello si svolge con modalità semplificate rispetto al primo grado, ma non per questo meno garantiste, essendo prevista la partecipazione necessaria del difensore, la possibilità di presentare memorie e richieste istruttorie, la discussione orale e la decisione collegiale, tutti elementi che assicurano la conformità del giudizio di secondo grado ai principi del giusto processo e della parità delle armi; il giudizio d’appello assume inoltre un ruolo essenziale nel bilanciamento tra esigenze di efficienza processuale e tutela dei diritti fondamentali, poiché da un lato consente di correggere errori e garantire una seconda valutazione, ma dall’altro evita la proliferazione incontrollata di gradi di giudizio che potrebbero compromettere la ragionevole durata del processo; in questa prospettiva, le riforme legislative succedutesi negli ultimi anni hanno mirato a razionalizzare l’accesso all’appello, introducendo limiti alle impugnazioni manifestamente infondate e valorizzando il filtro dell’inammissibilità, con l’obiettivo di evitare un sovraccarico delle corti d’appello e di concentrare il giudizio sui casi in cui vi sia un effettivo interesse delle parti e una concreta possibilità di riforma della sentenza; infine, la sentenza emessa in grado di appello non esaurisce il sistema delle garanzie, in quanto essa può essere impugnata con ricorso per cassazione, che però non costituisce un terzo grado di merito, bensì un giudizio di legittimità volto esclusivamente a verificare il rispetto della legge e dei principi costituzionali e sovranazionali, cosicché l’appello si colloca come il momento centrale e imprescindibile in cui si concentra la funzione di riesame nel merito, svolgendo una funzione decisiva nella tutela della libertà personale, nella correzione degli errori giudiziari e nella legittimazione stessa del processo penale quale strumento equo e giusto di accertamento della responsabilità penale.