possesso della cosa sottratta nel furto

Il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte: per l’effetto, il possesso della refurtiva a brevissima distanza di tempo dalla commissione del furto, in assenza di spiegazioni o di giustificazioni alternative da parte del possessore circa la causa di quel possesso, ben può costituire prova della responsabilità di costui in ordine al reato (Cass. 135/2020).