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giudizio abbreviato di appello e prove nuove

Nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 603, co. 3, c.p.p, essendo rimessa al Giudice di II grado la valutazione dell’assoluta necessità dell’integrazione probatoria richiesta. Ed invero, nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all’esito di rito abbreviato è consentita la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui la Corte di Appello ritenga l’assunzione della nuova prova come potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di I grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale novità del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave prospettica sopra indicata. (Cass. 51901/19).