Il codice di procedura penale, all'art. 438, definisce il rito abbreviato quale giudizio di merito sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato, che ha luogo nell'udienza preliminare oppure in sede di conversione di un altro rito speciale. Questo rito, infatti, si caratterizza per l'esclusione del dibattimento, fase centrale...

Nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 603, co. 3, c.p.p, essendo rimessa al Giudice di II grado la valutazione dell’assoluta necessità dell’integrazione...