falsa attestazione di avvenuta revisione di autoveicoli

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, ex artt. 477 e 482 c.p., la formazione di un falsa attestazione dell’avvenuta revisione di un autoveicolo con targa estera, eseguito nel Paese di immatricolazione con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione. Ed invero, in tema di falso documentale, l’etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l’esito positivo dell’attività documentata della pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti. In tal senso, l’attestazione dell’avvenuta revisione del veicolo con esito positivo, ancorchè apposta sul medesimo supporto cartaceo che ospita la carta di circolazione, costituisce un atto distinta da essa, la cui funzione certificativa emerge dall’oggetto e dalla funzione che le sono propri (Cass. 7900/19).