autoriciclaggio e gioco d’azzardo

In tema di autoriciclaggio, la locuzione di ‘attività speculativa’, conformemente ai criteri dell’interpretazione letterale, teleologica ed estensiva, deve intendersi comprensiva non soltanto della speculazione che avvenga in ambito finanziario o borsistico, ma anche nel settore del gioco e delle scommesse (di tipo sportivo o relative ad eventi incerti) che siano caratterizzati da azzardo, ovvero siano praticati con fine di lucro e nei quali la vincita o la perdita sia in buona parte aleatoria, avendovi l’abilità del partecipante un’importanza non determinante rispetto all’esito. La causa di non punibilità prevista nel comma 4 dell’art. 648-ter.1 c.p. va intesa nel senso che l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizza o gode dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (Cass. 13795/19).