a

udienza preliminare

L’udienza preliminare si celebra innanzi al G.U.P., ed ha la funzione di assicurare che il Giudice controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. .

Oltre a ciò, può fungere da sede di definizione anticipata del procedimento, potendo il G.U.P. accogliere la richiesta di rito abbreviato proveniente dall’imputato o di patteggiamento (bisognevole, in genere, dell’accordo sulla pena con la Pubblica Accusa).

La richiesta di rinvio a giudizio segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell’udienza preliminare; con l’esercizio dell’azione penale il cittadino iscritto nel registro degli indagati assumerà in tal modo formalmente la qualifica di imputato.

La struttura dell’udienza preliminare è il frutto di un compromesso tra due esigenze contrastanti: il diritto di difesa ed il principio di immediatezza.

L’esigenza di assicurare un effettivo controllo del Giudice sulla necessità di rinvio a giudizio (che costituisce un diritto per l’imputato e la sua difesa) presuppone che si possano assumere nell’udienza preliminare le prove che permettono all’imputato di dimostrare che non esistono sufficienti elementi di prova a proprio carico, evitando lo sviluppo dibattimentale della vicenda processuale.

Il G.U.P. gode di poteri di iniziativa probatoria esercitabili anche d’ufficio; la prassi giudiziaria ha tuttavia trasformato l’udienza preliminare da udienza filtro originariamente – e correttamente – prevista dal nostro Legislatore ad un mero e formalistico passaggio pseudo-burocratico del fascicolo processuale dal G.U.P. al Giudice del dibattimento, svilendone in tal modo le finalità ordinamentali e la struttura codicistica originariamente prevista.