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omissione di soccorso e tenuità del fatto

Il reato di omissione di soccorso si realizza anche in presenza di dolo eventuale. Tuttavia, la valutazione delle circostanze di fatto – quali l’estrema lievità del danno arrecato, la presenza di più passanti pronti a soccorrere la persona offesa, ed il fatto che l’investitore si fosse fermato prima di allontanarsi ce che non avesse negato il proprio coinvolgimento una volta rintracciato – possono condurre al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha ritenuto applicabile l’articolo 131 bis c.p. ad un automobilista che, dopo aver determinato l’impatto del proprio autoveicolo con una bicicletta determinando la caduta del ciclista che la conduceva, si era solo fermato a verificare l’assenza di lesioni evidenti e si era poi allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare alcuna specifica assistenza e senza attendere l’arrivo dell’ambulanza. Per la Suprema Corte il reato di omissione di soccorso potrà configurarsi perché commesso con dolo eventuale, ma, in virtù delle circostanze fattuali appena sopra evidenziate, potrà essere applicata la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., per particolare tenuità del fatto (Cass. 27241/20).