riabilitazione

La riabilitazione è un istituto di diritto sostanziale annoverato tra le cause estintive della pena e, come tale, disciplinato al codice penale agli articoli 178-181. Esso si prefigge lo scopo di favorire l’emenda del reo reintegrandolo nella posizione giuridica goduta fino alla pronuncia della sentenza di condanna attraverso l’eliminazione delle conseguenze penali diverse dalla pena principale, le quali costituiscono un ostacolo per il normale svolgimento dell’attività dell’individuo nel consorzio civile. Si tratta di una causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, caratterizzata da una funzione premiale e promozionale. La concessione della riabilitazione, da parte del Tribunale di sorveglianza ex art. 683 c.p.p. (si veda infra), postula la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile da comportamenti regolari tenuti nel lasso di tempo predeterminato dalla legge e sino alla data della decisione sull’istanza, nonché dalla sua attivazione per l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa, anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione sia mancata la costituzione di parte civile e quindi non sia stata resa alcuna statuizione sulle obbligazioni civili, scaturenti dall’illecito penale. La riabilitazione può essere richiesta da colui che ha già riportato condanna (non anche dall’erede del medesimo, poiché risulterebbe impossibile verificare il requisito del ravvedimento) con sentenza irrevocabile o altro analogo provvedimento esecutivo, quando sia decorso, dal momento di conclusione dell’espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria – salvo che la pena principale sia in altro modo estinta -, il tempo minimo prescritto dalla legge (si veda infra) e il condannato, nello stesso arco temporale, abbia dato prova di sicuro ravvedimento sì da palesare una scelta di revisione critica del proprio trascorso criminale. Con la riabilitazione il condannato ottiene la reintegrazione della capacità giuridica menomata dalla sentenza di condanna. L’articolo 179 c.p., nel disciplinare l’istituto della riabilitazione, indica requisiti positivi, necessari per l’utile delibazione della relativa istanza, requisiti temporali, richiesti per l’ammissibilità della domanda, e requisiti negativi, integranti cause ostative alla concessione del beneficio. La prima condizione per ottenere la riabilitazione è che la persona condannata abbia dato «prove effettive e costanti» di buona condotta. Nella riflessione condotta dalla giurisprudenza di legittimità e nelle applicazioni pratiche è costante il rilievo, per il quale, ai fini dell’accertamento della buona condotta, non è sufficiente il mancato accertamento di elementi negativi attinenti al comportamento del condannato, ma è richiesta l’emergenza di comportamenti positivi (Cass. Pen., Sez. I, n. 222/2022) sintomatici dell’abbandono delle scelte criminali e dell’avvenuto recupero del soggetto ad un corretto modello di vita; in altri termini, non assume rilievo la mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, quanto «l’instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale»1. Ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa di comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal Legislatore per concedere una patente di buona condotta: a riguardo, di recente la Corte di cassazione (Cass. Pen. Sez. I, n. 16655/2022) ha statuito che nella valutazione del presupposto probatorio è consentito al giudice prendere in esame, nonostante la presunzione di non colpevolezza che assiste l’imputato, anche denunce, atti di procedimenti penali pendenti a carico del riabilitando, ancorché non ancora definiti con sentenza di condanna, che abbiano ad oggetto fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda di cui si apprezzi il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da contraddire il mantenimento della buona condotta e da provare il mancato recupero del condannato2. Ancora, sempre nella stessa cornice è stato affermato (Cass. Pen. Sez. I, n. 42697/2021) che anche la mera frequentazione da parte del condannato per fatti di criminalità organizzata di soggetti pregiudicati e di persone inserite negli ambienti della criminalità organizzata, sia incompatibile con l’accertamento della buona condotta3 qualora non si tratti di incontri sporadici o occasionali, ma di frequentazioni significative che provino l’intenzione di non rifuggire da condizioni di vita irregolari e che sono state alla base della dedizione al crimine4. Infine, anticipando quanto si dirà a proposito dei requisiti negativi, è stato affermato che anche il mancato pagamento delle spese processuali può fondare un giudizio negativo sulla sussistenza del requisito del sicuro ravvedimento qualora il condannato, pur a fronte dell’inerzia dell’ufficio preposto alla riscossione, abbia omesso di attivarsi per sollecitare la liquidazione di dette spese. L’art. 179 c.p. comma 6 n. 2 vieta la concessione della riabilitazione al condannato che non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. Mette conto di precisare che l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non è intesa nella prassi giurisprudenziale in senso restrittivo, come conseguenza della sola impossibilità economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che, comunque, gli impediscono l’adempimento delle obbligazioni civili cui è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto (ad esempio, impossibilità di risalire alle persone offese dal reato). E’ comunque onere del condannato, che intenda ottenere la riabilitazione, dimostrare che ha fatto quanto in suo potere per ristorare i danni patrimoniali, l’offesa causata e le spese generate, a riprova della sua volontà di emenda. Di recente (Cass. Pen., Sez. I, n. 4648/2022) la Corte di Cassazione ha precisato che l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato deve essere contemperata con la esigenza di evitare un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale del richiedente il quale abbia, per altro verso, dato prova, attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione e che pertanto il giudice, che, dinanzi all’indicazione di una situazione reddituale pari a zero da parte del ricorrente, rigetti l’istanza, deve indicare in che modo il reato abbia determinato l’insorgenza di obbligazioni civili e se siano state individuate o siano comunque individuabili persone danneggiate dalla condotta sanzionata penalmente. Ciò in quanto in tema di riabilitazione, l’assenza di reddito del condannato costituisce un’ipotesi di rimozione del limite alla concedibilità del beneficio, valutabile ai sensi dell’articolo 179 c.p., comma 6, n. 2, poiché tale circostanza giustifica l’inadempimento delle obbligazioni civili da reato. Il Legislatore, infatti, ha previsto espressamente l’azzeramento del disvalore del mancato adempimento patrimoniale lì dove l’istante dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempiere ed è quindi evidente che tale impossibilità, una volta dimostrata attraverso l’impossidenza, esaurisce il tema della ostatività. Allo stesso modo, dinanzi all’allegazione di impossibilità di risalire alle parti offese, il giudice di merito, ove intenda rigettare l’istanza, deve indicare le persone offese dal reato o, comunque, la modalità con la quale tali persone possano essere individuabili, in modo da rispettare i dettami in materia di motivazione stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. I, n. 4648/2022 cit.). L’art. 179 comma 6 n. 1 esclude la concedibilità della riabilitazione a chi sia stato sottoposto a misure di sicurezza, salvo che il provvedimento sia stato revocato, e con l’esclusione delle sole misure di sicurezza della confisca e dell’espulsione dello straniero. La previsione in questione trova la sua ragione giustificatrice nella pericolosità sociale connessa all’applicazione delle misure di sicurezza, pericolosità sociale che è chiaramente incompatibile con l’emenda del reo, posta alla base dell’istituto della riabilitazione. Nel caso di applicazione della misura di sicurezza, solo la relativa revoca può consentire la presentazione dell’istanza di riabilitazione e la concessione del beneficio concorrendo gli altri requisiti. Per quanto concerne le deroghe sopra indicate, quella in materia di confisca è correlata alla natura patrimoniale della misura di sicurezza e al carattere di irrevocabilità del provvedimento che la dispone. Il Legislatore ha inteso ancorare la verifica dei requisiti positivi e negativi ad un ambito temporale preciso e delimitato nella sua estensione, sul presupposto che sia stata irrogata una pena certa ed eseguibile o, in alternativa, suscettibile di estinzione: a questo proposito, va ricordato che la legge 11 giugno 2004 n. 145 ha abbassato i termini richiesti, con l’intento di facilitare il conseguimento del beneficio in esame, sicchè, nella nuova formulazione, l’art. 179 comma 1 c.p. prescrive espressamente che la riabilitazione può essere concessa «quando siano decorsi almeno tre anni (in luogo degli originari cinque) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta» e il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta. La giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. I, n. 55063/2017) ritiene che il termine dilatorio triennale sia inderogabile e non suscettibile di interpretazioni o di apprezzamenti discrezionali nella sua operatività: ciò, in quanto l’arco temporale predetto è finalizzato a consentire al giudice di apprezzare i requisiti previsti per la concessione del beneficio. I commi 2 e 3 dell’art. 179 c.p. stabiliscono termini differenziati e protratti per l’ammissione alla riabilitazione dei recidivi6, salvo il caso di recidiva semplice, in un caso (otto anni, in luogo dei previgenti dieci), dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nell’altro (10 anni, termine immutato): il dato normativo dimostra che i comportamenti devianti e criminosi pregressi alla condanna non costituiscono in sé elementi ostativi, ma giustificano un maggiore rigore nella valutazione dei presupposti applicativi, perché determinano l’aumento del periodo minimo durante il quale il condannato deve avere mantenuto buona condotta. Per quanto riguarda l’individuazione del dies a quo per il computo del termine di cui all’art. 179 comma 1, c.p. lo stesso coincide di regola con il giorno in cui il condannato finisce di scontare la pena detentiva, c.d. fine pena. Se è stata applicata la sola pena pecuniaria o in caso di applicazione congiunta di pena detentiva e pena pecuniaria si fa riferimento alla data del pagamento integrale della pena pecuniaria perché anche questa contribuisce allo stesso titolo a costituire pena principale (Cass. Pen., Sez. I, n. 6923/2022; Cass. Pen., Sez. I,n. 27363/2021). Nel caso di delinquenti abituali, professionali, per tendenza il termine di 10 anni decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola. Qualora il condannato sia stato ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena, il dies a quo per ottenere la riabilitazione coincide con quello stesso da cui decorre il termine della sospensione condizionale: in particolare, nel caso di sospensione condizionale ex art. 163 comma 1, 2, e 3 c.p., il termine ordinario per la riabilitazione decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena, senza attendere l’effetto estintivo correlato alla sospensione condizionale, mentre nell’ipotesi di sospensione condizionale annuale di cui all’art. 163 comma 4 c.p., la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno indicato dallo stesso comma 4 purché ricorrano le altre condizioni richieste dall’art. 179 c.p.: si tratta di un’ulteriore innovazione della legge 145/2004 che riconosce l’interesse a chiedere la riabilitazione anche in relazione alle pene condizionalmente sospese in ragione della maggiore ampiezza dei benefici della riabilitazione. Nel caso in cui il condannato sia stato ammesso alla liberazione condizionale, il termine decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla liberazione condizionale e non da quello in cui è stata dichiarata estinta la pena, stante l’efficacia retroattiva del verificarsi della condizione. Quando la pena sia stata estinta per amnistia impropria o indulto, il termine decorre, non dal provvedimento giudiziale applicativo, che ha natura meramente dichiarativa, ma dalla data di entrata in vigore del decreto di clemenza. La riabilitazione reintegra il condannato nella capacità giuridica menomata dalla sentenza di condanna, attraverso l’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali.

Le pene accessorie su cui opera la riabilitazione sono quelle che conseguono di diritto e automaticamente alla sentenza di condanna e che si applicano indipendentemente dalla durata della pena principale, poiché quest’ultima, ai fini della riabilitazione, deve essere stata già eseguita o deve essere estinta:

  • l’interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.),
  • l’interdizione da una professione o da un’arte (art. 30 c.p.),
  • l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater c.p.),
  • la decadenza dalla potestà di genitore (art. 34 c.p.),
  • la sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e dell’impresa (art. 35 bis c.p.).

La disciplina dell’art. 178 c.p. non si applica all’interdizione legale (art. 32 c.p.), che ha valenza soltanto durante la pena principale né alla pubblicazione della sentenza (art. 36 c.p.), la cui esecuzione deve essere immediata e non determina uno status di incapacità giuridica. Per ciò che concerne «gli altri effetti penali della condanna» (art. 178 c.p.), questi si identificano in tutte quelle conseguenze di carattere afflittivo, diverse dalle pene accessorie, che discendono direttamente dalla sentenza di condanna, comportando una diminuzione delle capacità giuridiche del condannato. In difetto di una definizione codicistica di effetti penali, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che gli effetti penali si caratterizzano per essere conseguenza di una sentenza irrevocabile di condanna, e non pure di altri provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione che hanno come presupposto la condanna; nonché per la loro natura sanzionatoria ancorché incidenti in ambito diverso da quello del diritto penale sostanziale o processuale (Cass. Pen. SS. UU. 20.04.1994). In tale cornice definitoria, la riabilitazione impedisce il computo della condanna ai fini della recidiva, come anche della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato; permette al riabilitato di fruire dell’amnistia e dell’indulto condizionati dalla mancanza di precedenti condanne; elimina gli effetti preclusivi della condanna ai fini della concessone della cittadinanza italiana (art. 6 comma 3 legge 91/1992, Tar Brescia sentenza n. 1731/2010). L’estinzione degli effetti penali si produce «salvo che la legge disponga altrimenti»: questa clausola di riserva si riferisce alla sospensione condizionale della pena, posto che secondo quando previsto dall’art. 164, primo capoverso, n. 1, c.p. la precedente condanna, ancorché sia intervenuta la riabilitazione, preclude la concessione della sospensione condizionale; al perdono giudiziale che ex art. 169, comma 4, c.p., è del pari interdetto al condannato malgrado la riabilitazione. L’effetto estintivo si produce dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento di riabilitazione (operatività ex nunc) e non da quella in cui si verificano le condizioni per la concessione della riabilitazione in quanto la pronuncia ha valore costitutivo ricollegandosi all’apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge da parte dell’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria, così come il provvedimento di revoca (cfr. art. 192 disp. att. c.p.p.).