responsabilità professionale dei medici

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all’art. 2, co. 4, c.p., alla luce delle sopravvenute fondamentali norme in materia di responsabilità medica, vale a dire l’art. 3 della cd Legge Balduzzi (che ha introdotto un’esimente per i fatti caratterizzati da colpa lieve) e l’art. 6 della cd. Legge Gelli-Bianco (che ha introdotto una speciale causa di non punibilità), la motivazione della sentenza di merito deve indicare se il caso concreto sia regolato da linee guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causalità tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali (Cass. 3941/21).