reati edilizi e termine di prescrizione

In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 c.p. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente che questi sia l’autore dell’abuso. Né tale conclusione osta con i principi della CEDU, proprio perché, per tali sue caratteristiche, la demolizione non può definirsi una ‘pena’ nel senso individuato dalla giurisprudenza della CEDU. In tal senso, il Giudice nomofilattico ha ribadito come, in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio accessoria rispetto alla condanna principale, che costituisce esplicazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto a quello dell’autorità amministrativa, attribuito dalla Legge al Giudice penale. Il relativo provvedimento, pertanto, al pari delle altre statuizioni della sentenza, una volta che questa sia passata in giudicato, è assoggettato all’esecuzione nelle forme previste dall’art. 655 c.p.p., onde l’organo promotore dell’esecuzione va identificato nel P.M. (Cass. 11638/21).