‘raccomandazione’ ed abuso di ufficio

La mera segnalazione o raccomandazione del privato non configura il concorso morale nel reato di abuso d’ufficio, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la raccomandazione lascia libera la volontà del soggetto attivo di aderire o meno secondo il proprio personale apprezzamento. Ciò che a tal fine rileva è però la verifica in concreto se la richiesta del provato, intesa come segnalazione o raccomandazione, abbia esplicato un’efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale ipotesi, invece, una forma di concorso morale nel reato. Nella fattispecie concreta esaminata, la Cassazione ha ravvisato la sussistenza del reato di abuso di ufficio, essendo risultato dimostrato in fatto che era stata la segnalazione, a mezzo telefono, ricevuta durante un controllo stradale, ad indurre il pubblico ufficiale ad omettere la contestazione della contravvenzione stradale più grave, essendo stato determinato alla decisione al solo scopo di arrecare un indebito vantaggio patrimoniale al soggetto sottoposto a controllo, evitandogli il ritiro della carta di circolazione nonché l’esborso di una maggiore somma di denaro (Cass. 21006/21).

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