poteri istruttori del giudice

Il potere officioso del giudice di disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova, esercitato nel perseguimento dell’interesse della ricerca della verità in vista della punizione delle condotte penalmente sanzionate, non trova limitazione nel potere dispositivo delle parti processuali; è esercitabile anche per l’assunzione di prove da cui le parti siano decadute, a cui abbiano rinunciato o non abbiano richiesto, purchè ne ricorra l’assoluta necessità. L’assoluta necessità della prova non richiesta deve essere valutata non già secondo le determinazioni delle parti, bensì nella prospettiva della ricerca della verità e della salvaguardia del principio di non dispersione degli elementi dimostrativi di cui si nota la rilevanza e pertinenza riguardo al thema probandum, che giustifica ed orienta i poteri integrativi officiosi del giudice (Cass. 556/2019).