pagamento dei debiti tributari e causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000

Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000, prevista per i reati di cui agli artt. 10 bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), 10 ter  (omesso versamento di IVA) e 10 quater, co. 1, (indebita compensazione) della quale l’autore del reato può fruire a condizione che paghi il debito tributario, al lordo di sanzioni ed interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, trattandosi di una causa di esclusione della punibilità, tenuto al pagamento del debito è esclusivamente l’autore del reato, e, dunque, colui che rea obbligato al versamento delle somme dovute al momento della scadenza del termine ‘lungo’ previsto dagli artt. 10 bis e 10 ter, ovvero che ha omesso il versamento utilizzando in compensazione crediti non spettanti; e ciò anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa, finanche a causa del fallimento di questa. (Cass. 34940/20).