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omissione di soccorso

L’ omissione di soccorso è collocata nel titolo XII relativo ai delitti contro la persona, all’articolo 593 del Codice Penale. Esso dispone: “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.” Dalla lettura di questa disposizione emerge immediatamente come essa possa essere scomposta in due fattispecie: la prima ipotesi di omissione di soccorso sorge quando si ometta di dare avviso alle Autorità del ritrovamento di minori di dieci anni o di persona incapace di provvedere a sé stessa in stato di abbandono o smarrimento, mentre la seconda ipotesi sorge quando si omette di prestare assistenza o dare avviso in caso di persona in pericolo, ferita o che sembri inanimata. In entrambi i casi, l’obbligo che ricade sul soggetto ritrovatore, per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, è quello di prevenire eventuali danni a cui le categorie sopracitate potrebbero incorrere in quanto esposte ad uno stato di percolo presunto o accertato, mediante la propria assistenza. Per incorrere in una forma di responsabilità penale è necessario che il soggetto che versi in questa situazione abbia la possibilità di agire, intesa come possibilità materiale di adempiere al comando: essa è esclusa ad esempio per carenza delle attitudini psicofisiche necessarie (non commette omissione di soccorso chi non sa nuotare e non è pertanto in grado di soccorrere un bagnante, o a causa dell’età o infermità sia inidoneo a prestare soccorso) o per carenza delle condizioni esterne indispensabili per compiere tale azione (ad esempio trovarsi a grande distanza dal luogo in cui è necessario il soccorso). Tra le ipotesi che impediscono la formazione della fattispecie di omissione di soccorso si annovera senz’altro il caso in cui il soggetto coinvolto abbia compiuto un serio sforzo per adempiere al dovere di soccorso/assistenza e l’insuccesso sia dovuto a circostanze a lui non imputabili, o quando vi siano più co-obbligati: in quest’ultimo caso infatti il dovere di attivarsi in capo a più soggetti può far venire meno la responsabilità penale di coloro che rimangono successivamente inattivi, in quanto un loro intervento risulterebbe superfluo o non più necessario. Un recentissimo intervento della Cassazione ha però messo in luce come, in tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non sia delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso; la semplice presenza ad esempio di passanti, non autorizza infatti in nessun modo l’elusione del dovere di prestare assistenza ai feriti. Per entrambe le fattispecie dell’art. 593, in ogni caso, la pena prevista è della reclusione fino ad un anno o della multa fino a 2.500 euro. All’ultimo comma troviamo invece disciplinate le aggravanti che possono venire in rilievo in relazione all’omissione di soccorso: la pena infatti risulta aumentata se dall’omissione deriva una lesione personale o addirittura raddoppiata se ne deriva la morte. In quanto reato omissivo istantaneo[5], oltretutto, non è configurabile il tentativo.
Il più comune degli esempi in materia di omissione di soccorso è quello di omissione di soccorso stradale. Il tema in esame è espressamente disciplinato all’articolo 189 del Codice della strada, il quale prevede diversi obblighi: Obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose (comma 5); Obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone (comma 6); Obbligo di prestare assistenza alle persone ferite (comma 7); Obbligo di fornire le proprie generalità (comma 4), in capo ai conducenti. Mentre nel caso di soli danni alle cose se non ci si ferma si incorre in una sanzione amministrativa, l’omissione di soccorso a seguito di incidente stradale nell’eventualità in cui siano scaturiti danni alle persone comporta una pena piuttosto elevata: essa va dai sei mesi ai tre anni di reclusione, e aumenta da uno a tre anni di reclusione nel caso in cui non si sia prestata assistenza a persone ferite. In entrambi i casi è prevista la pena accessoria della sospensione della patente di guida. Con riguardo alla condotta da porre in essere per evitare di incorrere nell’omissione di soccorso, l’assistenza ai feriti è integrata anche dalla semplice chiamata dei soccorsi sanitari, senza azzardarsi a compiere manovre complicate che rischierebbero di aggravare la situazione (ad esempio estrarre dalle lamiere dell’auto il corpo della vittima). Per ciò che attiene all’elemento soggettivo, per essere imputati del reato di omissione di soccorso occorre il dolo. Non si incorre in questo tipo di reato quando, ad esempio, l’omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall’agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la stessa, abbia poi errato nell’elezione delle modalità di soccorso pur poste in essere. Sul punto si è peraltro pronunciato recentemente il Tribunale di Trieste, il cui orientamento è stato confermato dalla Cassazione, ritenendo anche il dolo eventuale[ sufficiente per integrare il reato di omissione di soccorso. Non è escluso invece che la valutazione delle circostanze del fatto, ad esempio particolare tenuità dei danni o l’essersi fermato prima di allontanarsi e non aver poi negato il proprio coinvolgimento in seguito, possa portare al riconoscimento di una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’omissione di soccorso stradale può essere accompagnata anche da un’altra fattispecie di reato, data dalla fuga. La Corte di Cassazione ha in seguito precisato come il reato di fuga sia ben integrabile anche dall’utente della strada coinvolto nel sinistro pur se non responsabile dello stesso