omesso versamento di ritenute previdenziali

Il reato di cui all’art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/83 (modificato dal d.lgs 8/2016, che ha introdotto la soglia di punibilità di 10.000 euro annui), che punisce l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, si configura, in ipotesi di pluralità di omissioni consumate nel medesimo anno, come un reato unico che vede quale suo momento consumativo quello in cui, a causa dell’omesso versamento delle contribuzioni assistenziali e previdenziali, si verifica, data la sommatoria dell’ultimo con i pregressi mancati versamenti, il superamento della soglia di punibilità. Le eventuali e successive omissioni configurano momenti consumativi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide o con la infruttuosa scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità omessa, ovvero con la data del 16 gennaio dell’anno successivo a quello di immediato riferimento (Cass. 9909/21).