morte del lavoratore e medico competente

In tema di responsabilità del medico competente per la morte di un lavoratore, deceduto in conseguenza di una malattia non diagnosticata, il presupposto della rimproverabilità soggettiva implica la prevedibilità dell’evento che va compiuta ex ante, riportandosi al momento in cui la condotta è stata posta in essere avendo riguardo anche alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di danno e riferendosi alla concreta capacità del soggetto di uniformarsi alla regola cautelare, da commisurare al parametro del modello dell’ ‘homo eiusdem professionis ed condicionis’, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze da parte dell’agente concreto. La Cassazione ha evidenziato come, ai sensi della disciplina delineata dalla d.lgs. 81/2008, il medico competente coadiuva l’imprenditore nell’esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, in quanto portatore di qualificate cognizioni tecniche e, dunque, nell’ambito di un rapporto di natura privata e, al contempo, con un ruolo contraddistinto da connotati di natura pubblicistica, essendo tenuto ad operare con imparzialità nell’ottica esclusiva della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori (Cass. 19856/20).