mobbing

Integra il reato di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro: Le condotte del datore di lavoro ben possono essere rappresentate dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi, tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così da realizzare uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612 bis c.p. In altri termini, tra le condotte riconducibili alla nozione di mobbing figurano sia comportamenti senz’altro illeciti (talora perseguibili anche sul piano penale), sia atti che isolatamente considerati risultano di per sé leciti ed anzi costituiscono spesso espressione degli ordinari poteri di direzione, controllo e disciplina spettanti al datore di lavoro. Ad unificare tali condotte, attribuendo loro natura complessivamente illecita, sono l’intento vessatorio che anima il persecutore (definito anche “mobber”) ed il carattere sistematico dell’azione, portata avanti in maniera mirata e prolungata nel tempo al fine di colpire una persona sgradita, temuta oppure non più ritenuta utile: così come le forme di aggressione, anche le motivazioni alla base del fenomeno sono evidentemente molteplici, sfaccettate e variabili da un caso all’altro (Cass. 12827/22).