a

legittima difesa ‘domiciliare’

In tema di legittima difesa ‘domiciliare’, anche alla luce del novum normativo di cui alla L. 36/2019, affinchè la reazione lesiva del soggetto agente possa essere scriminata, per la sussistenza della legittima difesa occorre sempre che l’intrusione nell’abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia (in tal senso, testualmente, il nuovo art. 52, co. 4, c.p.). Nè, in senso contrario, potrebbe valorizzarsi l’avverbio ‘sempre’ adoperato dal Legislatore nell’art. 52 c.p., dal momento che è comunque rimasta in vita l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p., laddove si prevede la non punibilità, ma per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, in presenza di situazioni di minorata difesa ovvero di grave turbamento (Cass. 40414/19).