l’albo degli avvocati di napoli

L’albo degli avvocati di Napoli è il più antico del mondo. Fu istituito nel 1780 da Ferdinando IV di Borbone.

L’albo fu compilato come attuazione del De Advocatorum Neapolitanorum Collegio instituendo, una prammatica del Re che istituì e regolamentò l’Ordine degli Avvocati di Napoli. Fu un evento dalla portata epocale: per la prima volta, infatti, l’avvocatura fu riconosciuta come un ordine indipendente, garantendo libertà e indipendenza nell’attività professionale, in particolar modo tenendosi distanti dall’influenza della Chiesa, ma anche dello stesso governo.

L’ordine degli avvocati fu diviso in tre classi: “Avvocati“, “Professori di legge e avvocati” e “Procuratori“. All’interno dell’Ordine, inoltre, sarebbero stati individuati dagli stessi avvocati “i Censori”, che altro non erano se non un consiglio di disciplina per valutare i propri colleghi.

I professori di legge hanno poi un capitolo a parte: non dovevano infatti sostenere alcun esame per diventare avvocati, ma erano sottoposti a un controllo molto rigoroso: qualora fossero stati sorpresi a “difendere cause notoriamente ingiuste“, a comportarsi in modo scorretto fra colleghi (ad esempio sparlando di altri avvocati) o a maltrattare il personale del tribunale, addirittura avrebbero perso non solo la toga, ma anche la cattedra all’Università.

I laureati erano costretti a fare tre anni di praticantato e alla fine sostenere un esame davanti al Consiglio dell’Ordine prima di essere iscritti all’Albo degli Avvocati di Napoli, in modo non molto diverso da quello attuale. Una volta ottenuta l’iscrizione nell’albo, i giovani avvocati nei primi due anni potevano solo “patrocinare le cause dei poveri“.

I due più bravi studenti dell’anno accademico, selezionati dai Censori, avevano inoltre la possibilità di mettersi in mostra in tre date dell’anno attraverso la scrittura di pareri e interpretazioni di legge da declamare dinanzi alla Real Camera di Santa Chiara: si trattava di un privilegio per pochissime persone che dava grandissimo prestigio ai futuri avvocati.

Un’altra innovazione interessante del regolamento di Ferdinando IV è il fatto che, almeno in teoria, tutti potevano diventare avvocati. In un primo momento era previsto che bisogna essere “di civili natali”, successivamente fu estesa la possibilità di entrare nell’avvocatura anche alle persone di estrazione sociale modesta ma che, per “rarità nel talento” o per bravura particolare negli studi, si distinguono sugli altri. Gli studi erano costosissimi e possibili solo per famiglie nobili o per persone abbastanza ricche, quindi l’avvocatura rimaneva comunque una casta per pochi. I più poveri potevano tentare la fortuna entrando in monasteri o studiando comunque in ambienti ecclesiastici, ma non era una scelta frequente nella prassi.