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irreperibilità del testimone nel dibattimento

In materia di acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rilasciate in sede di indagini preliminari, l’art. 500, co. 4, c.p.p. (secondo cui le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento) si applica anche al caso in cui il testimone, resosi irreperibile in dibattimento perché sottoposto a violenza e minaccia al fine di non deporre o deporre il falso, si sia reso tuttavia reperibile in un procedimento diverso e separato, in quanto ad essere determinante è il fatto che nel processo di cui trattasi, e non in altri separati giudizi, il teste sia stato oggetto di violenza o intimidazione. In particolar modo, la Corte ha in tal modo operato un inquadramento della norma processuale alla luce non solo della previsione costituzionale di cui all’art. 111, co. 5, Cost., ma anche alla stregua dei principi dettati in materia di equo processo dall’art. 6 CEDU (Cass. 7596/20).