guida in stato di ebbrezza

Nella fattispecie di guida in stato di ebbrezza sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia (ai sensi degli articoli 356 del codice penale e 114 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale), in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo ematico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria. Conseguentemente, non sussiste tale obbligo allorquando l’accertamento venga espletato a fini terapeutici e non sia unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato (Cass. 32512/19).