furto e sottrazione parziale

In tema di furto, qualora l’agente, operando nel medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte di beni e non riesca, per cause indipendenti dalla propria volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l’ipotesi del tentativo né quello di furto consumato in concorso con il tentativo. Risponde dunque di furto consumato e non tentato colui il quale, pur non essendosi ancora allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia tuttavia occultato la refurtiva, in tal modo sottraendola al controllo della persona offesa, acquisendone il possesso; ciò che rileva è invero l’esercizio, anche se temporaneo, di un potere sulla refurtiva, anche se quest’ultima viene poi abbandonata subito dopo il fatto in conseguenza dell’altrui intervento (Cass. 141/2020).