falsa creazione di un profilo Facebook e sostituzione di persona

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un ‘profilo’ su un social network utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un nickname di fantasia ed a caratteristiche personali negative. La Cassazione ha evidenziato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine. La Corte ha escluso che finanche la divulgazione di un immagine caricaturale delle persona offesa possa escludere la sussistenza del reato, essendo sufficiente, per la tipicità del delitto di cui all’art. 494 c.p., l’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona, mediante creazione ed utilizzo di un falso profilo Facebook (Cass. 22049/20).

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