elemento materiale del reato di truffa

L’artificio ed il raggiro previsti dall’art. 640 c.p. non consistono soltanto in una peculiare, sottile e scaltra rappresentazione della realtà, ad arte falsamente descritta, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi astuto o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore, cosicché il raggiro idoneo ad integrare l’elemento materiale del delitto di truffa si ha anche quando l’effetto fraudolento si ottenga architettando e presentando una situazione in modo tale da farle assumere l’aspetto della verità e da indurre così in errore il soggetto passivo (Cass. 10383/21).