diritto di cronaca ed accertamento della verità del fatto

In tema di diffamazione a mezzo stampa o di pubblicazioni di tono giornalistico on line, al fine di configurare la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca o critica, non costituisce condotta di per sé idonea all’adempimento del richiesto onere di svolgere, in ordine al contenuto dei propri articoli giornalistici, i dovuti accertamenti sulla veridicità dei fatti e l’attendibilità delle fonti informarsi soltanto via internet, mediante noti motori di ricerca ed utilizzando dati di conoscenza provenienti dalla enciclopedia web Wikipedia, poiché tali strumenti non garantiscono la reale completezza informativa funzionale alla operatività della scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca o di critica giornalistica (Cass. 38896/19).