diffamazione e diritto di critica

In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. Non deve trascendersi, in altri termini, in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, ma la critica, tanto più quella resa in contesti politici, non può essere asettica o rigorosamente obiettiva, essendo ad essa connaturato un certo grado di parzialità, derivante proprio dalla diversità di opinione circa la soluzione di un problema amministrativo o la gestione di una questione di interesse pubblico (Cass. 30704/21).