dichiarazioni spontanee dell’indagato

Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 350, co. 7, c.p.p., purchè emerga con chiarezza che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione, proprio perché la norma in parola ne limita l’inutilizzabilità esclusivamente alla fase dibattimentale. Spetta in proposito al Giudice accertare, anche d’ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, l’effettiva natura spontanea delle dichiarazioni, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata. Ciò che caratterizza, rispetto alle dichiarazioni spontanee, l’assunzione di informazioni ed indicazioni utili per le investigazioni, ex artt. 350, co. 1 e 5, c.p.p., sono la direzione dell’escussione del soggetto da parte dell’operatore di Polizia Giudiziaria e la riconduzione dell’escussione in un preciso ambito scelto e limitato da quest’ultimo (Cass. 25044/20).