dichiarazioni raccolte dall’indagato in assenza del difensore

Allorquando l’ufficiale di polizia giudiziaria raccolga informazioni dall’indagato, in assenza del difensore, per accertare l’effettiva consumazione di un fatto-reato, non sono utilizzabili, ai sensi dell’art. 350, co. 6, c.p.p. . Né potrebbe invocarsi, in senso diverso, la speciale disciplina contenuta nell’articolo 220 delle disposizioni di attuazione al c.p.p., laddove si prescrive che quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle norme del codice, giacché tale ultima specifica disposizione si applica in occasione di attività ispettive o di vigilanza amministrative nel corso delle quali l’emersione di un fatto astrattamente qualificabile come reato resta una possibilità: situazione diversa da quella in cui le informazioni sono raccolte nei confronti di soggetto che si assume già coinvolto nella commissione di un reato (Cass. 649/21).