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diagnosi di tumore e prescrizone di diete e fanghi

Risponde del più lieve reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p., e non di omicidio volontario, il naturopata che, interpellato a seguito di diagnosi di tumore, esercitando abusivamente la professione medica, prescriva per la cura dieta e fanghi. La Cassazione ha in tal senso confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il reato di omicidio volontario per un sedicente guaritore che riteneva la naturopatia alternativa alla medicina, proprio in virtù della propria ignoranza in materia di medicina. In tal senso, in conformità al dictum normativo, la fattispecie illecita di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto è integrata nell’ipotesi in cui il soggetto agente compia un fatto criminoso, configurato come delitto doloso, e da quest’ultimo consegua la morte e le lesioni, non volute, di una persona.

La norma, dunque, assumendo l’esistenza di un nesso eziologico tra due fattispecie illecite, descrive un’unica condotta, costituente un delitto doloso, facendo derivare da quest’ultimo un evento ulteriore aggravante, estraneo alla volontà del colpevole.

Il Legislatore, in linea conforme al principio di colpevolezza ex art. 27 Cost., non si è limitato alla mera configurazione dell’illecito, ma ha puntualizzato il criterio psicologico di rimproverabilità dell’agente rispetto all’accadimento ulteriore, tramite il rinvio all’art. 83 c.p. .

In virtù di ciò, il responsabile del reato effettivamente voluto risponde della morte e delle lesioni a titolo di colpa, con la precisazione che le pene previste per l’omicidio colposo e le lesioni colpose sono aumentate (Cass. 26951/20).