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decreto di citazione a giudizio

Il decreto di citazione a giudizio è l’atto con cui il P.M. esercita l’azione penale citando l’imputato a comparire direttamente innanzi al Giudice monocratico ed è disciplinato dall’ art. 552 c.p.p. .

Con questa modalità di vocatio in ius, essendo il P.M. ad adottare il decreto, non vi è alcun meccanismo di controllo preventivo ad opera di un Giudice in merito alla fondatezza dell’accusa, non essendo infatti la fase dell’udienza preliminare.

A seguito dell’adozione del decreto di citazione, processo è attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica.

Il decreto di citazione deve essere notificato all’imputato ed al suo difensore almeno 60 giorni prima della data fissata per l’udienza (salvo nei casi di urgenza ove il termine è ridotto a 45 giorni) ed, a pena di nullità, deve presentare alcuni determinati requisiti previsti dall’art. 552 c.p.p. .

Il decreto di citazione diretta a giudizio è depositato, unitamente al fascicolo, presso la segreteria del P.M. e deve essere preceduto necessariamente, sul piano procedimentale, dall’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. (alla stregua del quale l’indagato avrà già potuto operare la piena discovery degli atti acquisiti al fascicolo delle indagini).