cross examination

La prova orale nel dibattimento penale è assunta mediante l’esame incrociato del testimone, vale a dire quell’insieme di regole con le quali le parti possono porre direttamente ed oralmente le domande al teste.

Al Giudice spetta il controllo diretto sullo svolgimento dell’esame, avendo il Giudicante la funzione di assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni (art. 499, comma 6, c.p.p.).

L’esame incrociato si articola in tre momenti: esame diretto, controesame e riesame.

L’esame diretto è condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone; il controesame è eventuale, potendo le parti (diverse da quella che ha condotto l’esame) porre al teste ulteriori domande, al fine si verificarne l’attendibilità. Il riesame è a propria volta eventuale, perché presuppone che sia stato effettuato il controesame e consiste nella facoltà della parte che ha condotto l’esame diretto di porre ulteriori domande.

L’esame diretto ha lo scopo di consentire la rappresentazione in dibattimento dei fatti conosciuti dal teste; per tale motivo, sono vietate le domande suggestive o quelle che contengono al loro interno la risposta.

Il controesame può incentrarsi sui fatti conosciuti dal teste e/o sulla credibilità del testimone, e può essere finalizzato a far cadere in contraddizione il testimone, quindi a far perdere credibilità al medesimo, o ad ottenere una spiegazione alternativa dei fatti. Diversamente da ciò che è prescritto per l’esame diretto, nel controesame sono ammesse le domande suggestive, e ciò anche al fine di saggiare la reazione del testimone e di verificare se questo cada o meno in contraddizione.

La funzione del riesame è, invece, quella di consentire a chi ha introdotto la prova di recuperarne il contenuto atteso, dopo che il controesame ha cercato di mettere in dubbio la coerenza e la credibilità del teste.

L’esame incrociato non può essere interrotto. Le parti, nel corso dello svolgimento della cross examination, possono tuttavia avanzare opposizioni alle domande, su cui il Giudice decide immediatamente e senza formalità.

Al termine dell’esame diretto e dell’eventuale controesame e riesame, il Giudice può porre d’ufficio al teste ulteriori domande.