confisca nei reati tributari

Il proscioglimento per intervenuta prescrizione non impedisce la confisca del profitto del reato tributario ove ne sia stata accertata la sussistenza. A nulla rileva poi che la misura sia stata adottata nella forma equivalente e non in via diretta. In tal senso la Cassazione conferma il rigoroso principio riguardo alle conseguenze della intervenuta prescrizione rispetto alla confisca del profitto del reato che, in ipotesi di condanna per delitti tributari, è sempre obbligatoria. La Corte, stabilendo che, nei reati tributari, il profitto è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario, afferma che è consentito, nei confronti di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario, ma non quello finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica, qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario (Cass. 20793/21).