confisca e lottizzazione abusiva

In tema di lottizzazione abusiva, come statuito dalle Sezioni Unite (nella sentenza Perroni del 2020 della Corte di Cassazione), la confisca di cui all’art. 44, co. 2, DPR 380/01 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purchè sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggetto e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati; ad ogni modo, una volta intervenuta la prescrizione del reato il giudizio non potrà proseguire, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., al solo fine di compiere il predetto accertamento. Tuttavia, è da ritenere, in linea con il portato della decisione delle Sezioni Unite, che, quando l’attività dell’accertamento debba essere necessariamente compiuta per comprendere se si sia verificata la prescrizione, ed il suo svolgimento abbia determinato anche un pieno accertamento del fatto di lottizzazione abusiva, legittimamente è disposta la confisca dei terreni abusivamente lottizzati. E’ pur vero, infatti, che l’attività di accertamento, la cui completezza è necessaria per poter disporre la confisca, non può proseguire anche quando la prescrizione è maturata, atteso l’obbligo per il giudicante di adottare immediatamente una pronuncia liberatoria (Cass. 5816/22).