concorso dell’estraneo nel delitto di bancarotta

In tema di reati fallimentari, è configurabile il concorso del reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento ove si accerti, quanto all’elemento soggettivo, la volontarietà della condotta dell’extraneus di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Non è, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può invece rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Cass. 15796/19).