cessione di stupefacenti e fatto di lieve entità

Ai fini del riconoscimento o dell’esclusione del fatto di lieve entità ex art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90, è necessaria la valutazione complessiva degli indici elencati dalla disposizione in parola. Solo poi all’esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile verificare che uno di essi assuma in concreto valora assorbente, vale a dire che la sua intrinseca espressività sia tale ad non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. A tal riguardo, non è revocabile in dubbio che lo svolgimento dell’attività di spaccio in forma organizzata non sia di per sé ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, giusta l’espressa previsione dell’art. 74, co. 6, D.P.R. 309/90, nella parte in cui riconosce (e sanziona con una pena più mite) la figura dell’associazione finalizzata al narcotraffico di lieve entità. Ciò nondimeno, tale ultimo assunto è valevole solo allorchè si tratti comunque di un’attività di spaccio che sia suscettibile di essere ricondotta nell’alveo dell’ipotesi meno grave alla luce dei parametri fissati dal comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, unitamente valutati secondo le indicazioni della Sezioni Unite (Cass. 5927/20).