Caso Sea Watch e non convalida dell’arresto in relazione al dovere di soccorso in mare

In tema di circostanze ostative all’arresto in flagranza, rappresentate dalla causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere o dell’esercizio di una facoltà legittima, e da una causa di non punibilità, non è richiesto che le stesse sussistano con evidenza, potendo essere anche solo verosimilmente esistenti. Nella nota vicenda della Sea Watch, con riferimento all’arresto in flagranza del capitano Carola Rackete per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte ha ritenuto corretta la non convalida per la sussistenza, ritenuta percettibile dagli operanti, della scriminante dell’adempimento del dovere di soccorso in mare di naufraghi. In tal modo il Giudice nomofilattico si è pronunciata sulla non convalida dell’arresto, avendo la Procura impugnato il provvedimento emesso dal G.I.P. di Agrigento. La Cassazione ha riflettuto sulla portata del divieto indicato all’art. 385 c.p.p., che non consente l’arresto in flagranza se appare sussistente una causa di giustificazione che legittima l’azione criminosa sul piano dell’antigiuridicità. Le indicazioni della Corte riguardano la standard probatorio per la sussistenza dalla scriminante, la nozione di place of safety e di nave da guerra (Cass. 15697/20).