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bancarotta fraudolenta ed operazione distrattiva infragruppo

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora il fatto si riferisca a rapporti tra società appartenenti al medesimo gruppo, il reato deve ritenersi insussistente solo se i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società. Peraltro, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi per la società apparentemente danneggiata dall’operazione temporaneamente svantaggiosa per essa (Cass. 1324/20).