bancarotta ed aggravamento del dissesto

L’aggravamento del dissesto punito dall’art. 217, co. 1, n. 4, L.F., deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’’impresa fallita. L’elemento psicologico della colpa grave può essere desunto non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, attraverso la dimostrazione di una consapevole omissione. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, infatti, è un dato troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato (Cass.118/22).