azione di contenimento nei confronti di un manifestante

Azione di contenimento durata pochi secondi realizzata da un agente di Polizia nei confronti di un manifestante: non sussiste la violenza privata. Lo ha precisato la V Sezione della Corte di Cassazione, evidenziando che, per l’integrazione del delitto di violenza privata, è necessario che la violenza o la minaccia comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo. Risultano, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pu costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitare la libertà di movimento del manifestante, o ad inficiarne significativamente il processo di formazione di volontà (Cass. 10360/19).

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